Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 264 |
Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472; Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ispettorato generale
1. E' istituito, quale unita' dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attivita' attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente. 2. All'Ispettorato generale e' preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente. 4. L'Ispettorato generale e' articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche. 5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni. 6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale. - La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, contiene l'approvazione del regolamento della scuola di perfezionamento per le forze di polizia: anche il Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari al funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento organizzati periodicamente presso la scuola medesima. - La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambiente. - Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato). - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri. La lettera b) del suindicato comma 4-bis si riferisce all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 da attuazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450 reca il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, contiene alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, contiene il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che: «1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato. 4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. 5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato». - Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce che anche i funzionari del Corpo forestale dello Stato responsabili a livello provinciale siano componenti di diritto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nota all'art. 1: - L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali e' stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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| Art. 2 (1) Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale
1. L'Ispettorato generale, quale unita' sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonche' di tutti i reparti ed i nuclei specializzati. 2. L'Ispettorato generale svolge, altresi', le proprie funzioni nelle materie di competenza statale concernenti: a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attivita' derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle attivita' di protezione civile, ai sensi delle legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle attivita' di prevenzione, repressione e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonche' delle attivita' di polizia ambientale, polizia forestale e polizia agro-alimentare e delle attivita' di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza del Corpo medesimo, ai sensi della normativa vigente; b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attivita' di sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e delle attivita' di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna; c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione economico finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile; d) attivita' di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio, finalizzato anche alle attivita' di polizia idraulica e di controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche mediante sistemi informativi automatizzati, nonche' adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale degli interessi forestali, nonche' di quelli rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale, al fine di renderla conforme al quadro internazionale; f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonche' di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversita', ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attivita' di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse generiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attivita' forestali eco-compatibili; g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche; cura delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di spettanza; h) studio e redazione di testi normativi, nonche' gestione del contenzioso nelle materie di spettanza; i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. ((1)) 3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della scuola, l'organizzazione e le attivita' della banda musicale e del museo storico del Corpo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta, in nota, il testo dei commi 2, lettera f, e 3 del presente articolo, a seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige in G.U. 1/10/2003, n. 228: "f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonche' di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversita', ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attivita' di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse (( genetiche )) forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attivita' forestali eco-compatibili;". "3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della (( Scuola )), l'organizzazione e le attivita' della banda musicale e del museo storico del Corpo.". Le suddette modifiche entrano in vigore il 1/10/2003.
Note all'art. 2: - L'art. 16 (forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121 recita che: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.". - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del CAI e ad altri servizi tecnici ed istituzioni. - La legge 21 novembre 2000, n. 353, contiene la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali. - L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene la norma istitutiva del Sistema informativo della montagna. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contiene disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
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| Art. 3.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. 2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 84
Nota all'art. 3: - La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche e' stata istituita con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1994, n. 197. Questa Direzione generale aveva sostituito la Direzione generale dell'economia montana e forestale, che a sua volta aveva sostituito la Direzione generale delle foreste. Tale ultima Direzione, infine, aveva sostituito il Comando generale, che rappresentava la struttura di vertice del Corpo, quando quest'ultimo aveva un ordinamento militare.
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