Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 264
Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ispettorato generale

1. E' istituito, quale unita' dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attivita' attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
2. All'Ispettorato generale e' preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.
4. L'Ispettorato generale e' articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.
5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804,
contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo
forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle
foreste, ripristinato ai sensi del regio decreto-legge
6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia
nazionale forestale.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione
ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato
(Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della
guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
1986, n. 423, contiene l'approvazione del regolamento della
scuola di perfezionamento per le forze di polizia: anche il
Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari
al funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento
e di perfezionamento organizzati periodicamente presso la
scuola medesima.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambiente.
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo triennale relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di
polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato).
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la
disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17
disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di
un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i
regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina
degli uffici dei Ministeri. La lettera b) del suindicato
comma 4-bis si riferisce all'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, centrali e periferici.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 da
attuazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni contiene la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2000, n. 450 reca il regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
contiene alcune disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
contiene il riordino delle carriere del personale direttivo
e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma
dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In
particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti
del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella
tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del
quadro D della tabella XI allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo forestale dello Stato, che
presiede anche all'amministrazione del relativo personale,
e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e
lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i
compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il
Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
assetti organizzativi e della loro rispondenza alle
esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche
con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici
periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed
efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I
primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
Stato e' nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18
della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo
forestale dello Stato».
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca
alcune disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 2 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce
che anche i funzionari del Corpo forestale dello Stato
responsabili a livello provinciale siano componenti di
diritto nel comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile
1981, n. 121.
Nota all'art. 1:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e
forestali e' stato istituito con il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito
il Ministero per le politiche agricole, istituito con il
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua
volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum
popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.



 
Art. 2 (1)
Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale

1. L'Ispettorato generale, quale unita' sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonche' di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.
2. L'Ispettorato generale svolge, altresi', le proprie funzioni nelle materie di competenza statale concernenti: a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e
supporto operativo delle attivita' derivanti dall'appartenenza del
Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento
civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, delle attivita' di protezione civile, ai sensi delle legge 24
febbraio 1992, n. 225, delle attivita' di prevenzione, repressione
e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353, nonche' delle attivita' di polizia
ambientale, polizia forestale e polizia agro-alimentare e delle
attivita' di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza
del Corpo medesimo, ai sensi della normativa vigente; b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e
supporto operativo delle attivita' di sorveglianza delle aree
naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e delle
attivita' di controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari
e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e
della fauna; c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico;
formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo
del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione
economico finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica
dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile; d) attivita' di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai
compiti istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione
dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio, finalizzato
anche alle attivita' di polizia idraulica e di controllo;
raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche
mediante sistemi informativi automatizzati, nonche' adempimenti
connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui
all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito
del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed
internazionale degli interessi forestali, nonche' di quelli
rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in
raccordo con la politica forestale, al fine di renderla conforme
al quadro internazionale; f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonche' di
territori e strutture destinati alla salvaguardia della
biodiversita', ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento
di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai
fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione
dei beni e delle attivita' di ricerca, sperimentazione e di
conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le
foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle
risorse generiche forestali, produzione e commercializzazione dei
prodotti forestali di propagazione e certificazione delle
attivita' forestali eco-compatibili; g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di
altre amministrazioni pubbliche; cura delle attivita' di
informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di
spettanza; h) studio e redazione di testi normativi, nonche' gestione del
contenzioso nelle materie di spettanza; i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel
luogo di lavoro. ((1))
3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della scuola, l'organizzazione e le attivita' della banda musicale e del museo storico del Corpo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo dei commi 2, lettera f, e 3 del presente articolo, a seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige in G.U. 1/10/2003, n. 228: "f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonche' di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversita', ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attivita' di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse (( genetiche )) forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attivita' forestali eco-compatibili;". "3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della (( Scuola )), l'organizzazione e le attivita' della banda musicale e del museo storico del Corpo.". Le suddette modifiche entrano in vigore il 1/10/2003.



Note all'art. 2:
- L'art. 16 (forze di polizia) della legge 1° aprile
1981, n. 121 recita che:
"Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede
l'istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo
forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali
del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai
Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze
armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa
italiana, al Soccorso alpino del CAI e ad altri servizi
tecnici ed istituzioni.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353, contiene la
legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente
legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo
rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva
agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente
competenti in materia sono il Dipartimento della protezione
civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali.
- L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
contiene la norma istitutiva del Sistema informativo della
montagna.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
contiene disposizioni per l'orientamento e la
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57.



 
Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.
2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 84



Nota all'art. 3:
- La Direzione generale delle risorse forestali,
montane e idriche e' stata istituita con l'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo
1994, n. 197. Questa Direzione generale aveva sostituito la
Direzione generale dell'economia montana e forestale, che a
sua volta aveva sostituito la Direzione generale delle
foreste. Tale ultima Direzione, infine, aveva sostituito il
Comando generale, che rappresentava la struttura di vertice
del Corpo, quando quest'ultimo aveva un ordinamento
militare.



 
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