Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003, n. 265 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4; Considerata la necessita' di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003; Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, e' gia' ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "legge 26 febbraio 1987, n. 49", sono aggiunte le seguenti: "le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 giugno 2003 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bonaiuti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' il seguente: "Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.". - Il testo dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' il seguente: "Art. 13-quinquies (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.". - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Destinatari delle agevolazioni). - 1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici. 2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.". - Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
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