Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003, n. 265
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4;
Considerata la necessita' di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003;
Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, e' gia' ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 novembre 2002, n. 294

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 26 febbraio 1987, n. 49", sono aggiunte le seguenti: "le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' il seguente:
"Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di
cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, relativo al regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, e'
prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di
cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso
delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo
dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni
postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n.
448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari
delle agevolazioni sono individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono
fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni
previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti
editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie
autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto
2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'art. 13-quinquies del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' il seguente:
"Art. 13-quinquies (Proroga di termini relativi alle
tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, e'
prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa
di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso
delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo
dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni
postali di cui all'art. 41, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I
destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali
esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463.".
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 novembre 2002, n. 294 (Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294
(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4
del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463), come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Destinatari delle agevolazioni). - 1. Possono
usufruire delle tariffe agevolate di cui all'art. 2,
comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese
editrici di giornali e periodici iscritti al registro
previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale
della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si
intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di
lucro quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro
aventi scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le
associazioni professionali di categoria per i bollettini
dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni
informative a carattere politico edite da associazioni ed
organizzazioni aventi natura privata e senza fini di
lucro.".
- Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000.



 
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