Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2003
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3309).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che le frane, le colate detritiche, i gravi smottamenti ed i collassi dei versanti conseguenti agli eventi di cui sopra hanno determinato l'isolamento di interi centri abitati rendendo necessario evacuare molte centinaia di persone dalle proprie abitazioni;
Considerato, altresi', che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e dispersi nonche' ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese, unitamente ad interruzioni delle comunicazioni telefoniche;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali.
3. Per la realizzazione delle opere afferenti alle strutture viarie distrutte o danneggiate il commissario delegato, qualora ritenuto necessario e sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario delegato medesimo, puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, di uno o piu' funzionari dell'ANAS S.p.A.
4. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Gli enti e le societa' erogatori di servizi pubblici, nonche' quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita' di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il commissario delegato ed i sindaci dei comuni danneggiati in qualita' di soggetti attuatori, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa anche utilizzando immobili dell'Agenzia del demanio di Udine che risultino disponibili.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa, qualora non insistente su aree a rischio, risulti danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.
5. Il contributo di cui al comma 4 puo' essere erogato altresi':
ai proprietari di immobili concessi in locazione, ovvero ai conduttori degli immobili medesimi, previa autorizzazione da parte dei proprietari;
ai proprietari di locali destinati ad uso commerciale, la cui riparazione e' strumentale al recupero dell'agibilita' complessiva o parziale dell'edificio di cui sono parte.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati, in qualita' di soggetti attuatori, e', altresi', autorizzato ad erogare:
a) un contributo, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e parametrato sulla base dei redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2002, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002. Per attivita' avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
b) un contributo, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attivita' a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2002 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione. Per attivita' avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 5.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il commissario delegato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, fino a trenta unita' di personale con contratto a tempo determinato, da destinare anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.
2. Il personale assunto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a tempo determinato o di cui la regione stessa si avvale mediante il ricorso al lavoro temporaneo, per la gestione degli interventi di protezione civile conseguenti alle alluvioni dell'autunno 2000, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3110/2001, nonche' alle alluvioni dell'autunno 2002, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, puo' essere assunto dal commissario delegato, alla scadenza dei rispettivi contratti, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza di cui in premessa, per il tramite della direzione regionale della protezione civile, in applicazione delle procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, da assegnare anche alla regione ed alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.
3. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.
4. Il personale del Corpo dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, e' autorizzato, fino al 31 ottobre 2003, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cinquanta ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.
5. I soggetti residenti alla data del 29 agosto 2003 nei territori dei comuni individuati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, che prestano il servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati, a seguito di richiesta da parte degli interessati, presso la regione ed i comuni di cui sopra, per l'assolvimento delle attivita' connesse al superamento della fase emergenziale.
 
Art. 6.
1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1, il commissario delegato puo' costituire gruppi di tecnici per il rilevamento ed il censimento dei danni subiti dai privati e dalle imprese, nonche' per la stima dei costi delle opere di riparazione, ricostruzione o ripristino.
 
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Il commissario delegato provvede alla costituzione, nell'ambito del predetto Fondo regionale, di un capitolo di spesa separato ove far confluire le risorse di cui al comma 1.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345;
legge 13 marzo 1958, n. 296;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;
legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 4, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;
legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 17, 21, 27, 28, 32, 49 e 54, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' relativi provvedimenti attuativi;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 145;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 gennaio 1997, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 9;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2000, n. 20;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2001, n. 13;
decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;
decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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