Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 7 agosto 2003
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la gestione degli interventi del FIT;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
Visto l'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica stipulato in data 22 marzo 2001 fra il Ministrero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Lombardia che prevede, fra l'altro, la destinazione di 40 miliardi di lire (pari ad Euro 20.658.275,96) per ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2003 a valere sulle risorse del FIT per il finanziamento di bandi tematici e/o territoriali emanati ai sensi dell'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001 destinati alle imprese lombarde;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive dell'11 febbraio 2002 che ha definito le tematiche per i bandi di cui all'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001 da attivare per l'esercizio 2001 prevedendo, fra l'altro, la possibilita' di attivare bandi destinati alle regioni;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del FIT;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visti i pareri del 21 dicembre 2001 e del 7 aprile 2002 assunti dal Comitato tecnico di cui all'art. 4 dell'accordo quadro in merito alle linee e priorita' del bando tematico-territoriale;
Visto il parere positivo assunto dal Comitato tecnico nelle riunioni dell'8 e 29 luglio 2003 in merito alla ripartizione delle risorse complessive previste per i bandi di cui all'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001 tra cui e' ricompresso il bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, le tematiche, gli obiettivi, i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse destinate al bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia emanato a seguito degli impegni assunti con l'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica stipulato in data 22 marzo 2001 fra la precitata regione e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 2.

Ambito operativo

1. Il presente bando tematico-territoriale, di seguito denominato bando, e' destinato ad agevolare i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca cosi' come definite dall'art. 1 della direttiva 16 gennaio 2001, riportati al punto 1 dell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia e sviluppino le attivita' del programma presso una unita' locale ubicata nella regione Lombardia:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
f) consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sia superiore al 50 per cento. Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30 per cento per i consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.
3. I soggetti di cui al comma 2 e di cui alla lettera e) del comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con Universita', enti pubblici di ricerca. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.
 
Art. 4.

Misura delle agevolazioni

1. Per le attivita' di cui all'art. 2 il Fondo eroga agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e/o maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate all'art. 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'art. 4 della circolare del precitato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240 di cui si riportano gli aspetti rilevanti al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 5.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non previste ne' prevedibili il Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore e per le voci di costo di cui alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 di cui si riportano gli aspetti rilevanti al punto 3 dell'allegato 1 al presente decreto.
3. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca e' condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attivita' di cui all'art. 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero delle attivita' produttive dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo e' restituito.
4. Per la determinazione e la valutazione dei precitati costi si applicano le disposizioni della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
 
Art. 6.

Tematiche di ricerca e sviluppo ammesse all'agevolazione

1. I programmi di ricerca e sviluppo ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono rientrare nelle seguenti tematiche coerenti con gli indirizzi previsti nel V e VI programma quadro per la ricerca e sviluppo dell'Unione europea:
a) scienze della vita, biotecnologie, genetica e agroalimentare: obiettivo e' il miglioramento della qualita' della vita, attraverso la promozione delle scienze e tecnologie biologiche, di una crescita economica compatibile con l'ambiente. I programmi sono rivolti alla promozione e allo sviluppo di conoscenze e di tecnologie che consentano di ottenere una alimentazione sicura, favorendo cosi' una riduzione delle malattie e dei costi sanitari connessi ad una cattiva alimentazione, a sviluppare le tecnologie pluridisciplinari basate sullo sfruttamento delle proprieta' dei microrganismi, di piante ed animali, soprattutto a livello cellulare, a favorire la comprensione delle interazioni tra i fattori genetici, ambientali e sociali che influiscono sulla salute, per ridurre gli effetti negativi dell'ambiente e dei luoghi di lavoro;
b) ICT, microelettronica, elettronica di sistema, fotonica: obiettivo e' accelerare l'adozione delle tecnologie che costituiscono l'elemento portante della societa' dell'informazione attraverso tecnologie per la gestione di trattamento dell'informazione, comunicazioni e reti, compresa la banda larga, le tecnologie e l'ingegneria del software, le tecnologie per l'elaborazione delle informazioni e la loro gestione, le comunicazioni e i sistemi mobili personali, compresi i sistemi legati ai satelliti, la microelettronica, le periferiche, i sottosistemi e i microsistemi; rientrano in questa tematica anche le modalita' innovative di gestione e pubblica fruizione dei beni e dei servizi culturali e l'accesso on-line alle informazioni;
c) tecnologie robotiche, intelligenza artificiale ed isole robotizzate, meccanica strumentale, tecnologie industriali nei trasporti a «emissione zero»: obiettivo e' favorire lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e di qualita', nonche' lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di produzione attraverso la messa a punto di nuove tecnologie di progettazione e produzione, l'impiego e l'adattamento delle tecnologie della societa' dell'informazione per una «produzione intelligente», lo sviluppo e l'integrazione delle conoscenze e delle tecnologie relative al trasporto terrestre e marittimo, per consentire di consolidare la posizione concorrenziale dell'industria automobilistica e ferroviaria europea, sviluppando nuovi materiali e mezzi di trasporto; le nuove tecnologie di progettazione, attraverso lo sviluppo di accurate pratiche manutentive, possono essere finalizzate alla metodologia della «conservazione programmata», al restauro e alla messa in sicurezza del patrimonio culturale;
d) tecnologie ambientali e nuove tecnologie nell'uso razionale dell'energia e nello sfruttamento delle fonti rinnovabili: obiettivo e' rilanciare lo sviluppo della scienza e della tecnologia in campo ambientale ai fini di migliorare la qualita' della vita e favorire la crescita, la competitivita' e l'occupazione, garantendo allo stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell'ambiente per soddisfare la domanda di fonti di energia a lungo termine e ridurre l'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, favorire le conoscenze e le tecnologie necessarie per un uso razionale delle risorse idriche e favorire la ricerca di fonti di energia pulite, in particolare di quelle rinnovabili;
e) aeronautico e spazio: obiettivo e' contribuire a valorizzare il potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggiore sicurezza e tutela dell'ambiente. Nel campo della ricerca aeronautica il rafforzamento della competitivita', dell'industria in materia di aeromobili commerciali, motori e attrezzature mira a ridurre gli effetti dannosi e il carico ambientale (emissioni di CO2 e di NOX, rumore), a rafforzare la sicurezza degli aeromobili in un traffico aereo in notevole aumento, a rafforzare la capacita' e la sicurezza dei sistemi di trasporto aereo, a favore dell'istituzione del «cielo unico europeo» (sistemi di controllo e gestione del traffico aereo). Obiettivo e' altresi' privilegiare l'attuazione nel campo della navigazione satellitare della piattaforma GMES per il monitoraggio dell'ambiente e la sicurezza delle ricerche avanzate necessarie per l'integrazione del segmento spaziale e del segmento terrestre nel campo delle comunicazioni;
f) sicurezza alimentare e rischi per la salute: obiettivo e' contribuire a stabilire delle basi scientifiche e tecnologiche integrate necessarie per lo sviluppo di un sistema di produzione e distribuzione di alimenti sicuri e sani e per la gestione dei rischi legati all'alimentazione, ricorrendo in particolare agli strumenti della biotecnologia, e dei rischi per la salute legati alle alterazioni dell'ambiente; in particolare le azioni riguarderanno le ricerche legate a vari aspetti della gestione del rischio alimentare e dei collegamenti tra salute ed alimentazione come metodi di analisi ed individuazione dei contaminanti chimici e dei microrganismi patogeni, procedure di «rintracciabilita» in particolare degli organismi geneticamente modificati, metodi di produzione piu' sicuri e di alimenti piu' sani.
 
Art. 7.

Modalita' procedurali

1. I soggetti di cui all'art. 3 propongono il progetto di massima rientrante nelle tematiche ed obiettivi di cui all'art. 6 al Ministero delle attivita' produttive utilizzando il modulo a stampa, riportato nell'allegato 2 al presente bando a partire dal trentesimo giorno e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I predetti soggetti individuano contestualmente il gestore scelto tra quelli individuati dal Ministero delle attivita' produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030 riportati nell'allegato 4 al presente decreto.
2. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti la domanda e' redatta utilizzando il modulo a stampa di cui all'allegato 3 al presente decreto ed e' firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti i quali designano uno dei soggetti quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore.
3. I progetti di massima presentati e i relativi programmi definitivi devono perseguire gli obiettivi previsti dal decreto ministeriale 16 gennaio 2001 e rientrare nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 6.
4. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 all'uopo integrato da un dirigente della Direzione generale della regione Lombardia competente in materia, sulla base degli indicatori di cui al comma 6, redige una graduatoria di merito secondo un ordine decrescente dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i progetti che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
6. Il punteggio che ciascun progetto di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori:
a) progetti delle imprese che prevedono lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca o Universita': punti 5;
b) progetti proposti dai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 3: punti 2;
c) progetti che hanno come obiettivo le soluzioni metodologiche innovative di salvaguardia del patrimonio culturale: punti 5;
d) progetti realizzati nelle aree depresse: punti 3;
e) progetti che comportino una riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia valutabile in funzione della potenzialita' di sviluppo e preindustrializzazione di uno o piu' brevetti del soggetto proponente: punti 4 ovvero di sviluppo e preindustrializzazione di brevetti acquisiti da terzi: punti 2.
7. In caso di parita', prevale il progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro a) di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997. Nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente da piu' soggetti le valutazioni dei parametri di cui ai commi 6 e 7 avverra' sommando i requisiti di tutti i soggetti partecipanti al medesimo progetto.
8. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, pena la decadenza, secondo le modalita' individuate dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
9. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando secondo le procedure indicate dalla normativa di cui al comma 8 assegnando agli stessi priorita' di esame.
10. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui al comma 5, sentita, eventualmente anche in sede di seduta del Comitato stesso, la Direzione generale della regione Lombardia competente in materia, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
11. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
12. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza anche di uno solo degli indicatori di cui al comma 6, lettere b), c) d) ed e) ovvero uno scostamento in diminuzione superiore al 10% dell'indicatore di cui alla lettera a) del predetto comma.
 
Art. 8.

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 41.316.552,00 (lire 80 miliardi) pari alle risorse destinate, per gli anni 2001 e 2002, dall'art. 3 dell'accordo di programma quadro sottoscritto il 22 marzo 2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione Lombardia, all'emanazione dei bandi tematici ex art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2003
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1

SCHEDA INFORMATIVA SULLA VIGENTE NORMATIVA CHE REGOLAMENTA LA
CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ambito di applicazione:
a) per attivita' di sviluppo precompetitivo si intendono quelle dirette alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzioni e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
b) per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
c) l'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il costo ad essa riferito e' inferiore, nell'ambito del medesimo programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto per le attivita' di sviluppo precompetitivo;
d) le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione e alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili alle agevolazioni solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo comprendenti anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma.
2. Agevolazioni:
le agevolazioni concedibili consistono in:
a) un finanziamento agevolato pari al 60% del totale dei costi riconosciuti ammissibili. Se il valore della agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato risulta inferiore al 25% espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), il finanziamento viene integrato da un contributo alla spesa di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari al 25% ESL; qualora nell'ambito del programma siano previste anche attivita' di ricerca industriale i cui costi siano almeno pari al 10% dei costi totali ammissibili, la predetta integrazione e' di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari alla media ponderata delle intensita' di aiuto massime previste dall'U.E. per le attivita' di ricerca industriale (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25% ESL). Ai fini del calcolo delle agevolazioni gli investimenti previsti sono attualizzati all'anno di avvio a realizzazione, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla data del primo titolo di spesa (data di avvio a realizzazione).
La durata massima del finanziamento e' pari a 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento commisurato alla durata, in anni interi, del programma e non superiore ai 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.
Il tasso agevolato e' pari al 20% del tasso di attualizzazione vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.
Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento;
b) maggiorazioni, nella forma di contributi alla spesa, per un ammontare che, complessivamente, non puo' superare il 25% di ESL del totale dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle maggiorazioni concedibili sono:
1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
2) 5% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione e' concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficolta' di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale e' elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole emedie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al decreto legislativo n. 385/1993, art. 107;
4) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purche' tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile;
ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca o universita'.
La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili.
3. Costi e spese ammissibili.
Per i programmi riguardanti lo sviluppo precompetitivo e le attivita' di ricerca sono ammissibili i costi e le spese relativi a:
personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' del programma;
strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie;
servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze;
spese generali imputabili all'attivita' del programma (da determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del costo per il personale);
costo dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.
Sono ammissibili, in generale, i costi sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.
In deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti non oltre i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo se riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how e licenze e nel limite massimo del 10% dei costi ammissibili dell'intero programma.
Per i programmi relativi alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione e delocalizzazione di centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese:
progettazione e studi di fattibilita' nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili;
acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo purche' nei dieci anni precedenti la domanda non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;
realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo;
strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attivita' ad eccezione degli autoveicoli salvo quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili.
 
Allegato 2

----> Vedere immagini da pag. 44 a pag. 49 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere immagine da pag. 50 a pag. 57 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> Vedere immagine a pag. 58 della G.U. <----
 
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