Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 luglio 2003, n. 266 |
Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o piu' decreti, le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: «Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni). - 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.». - Si trascrive il testo dell'art. 48, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.». - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212: «Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1. L'Amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.». - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'economia e delle finanze: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: «2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a: a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attivita' delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti; b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici; c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381; e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».
Nota all'art. 1: - Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e' allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attivita' svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, puo' essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo. 2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e' spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1. 4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva e' redatta su carta libera.
Note all'art. 2: - Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e per l'art. 48, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alla premessa; si riporta il testo dell'art. 21: «Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: «Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».
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| Art. 3.
Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione, previa verifica della: a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione; b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene da' notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali e' formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'ufficio, nell'attivita' di verifica di cui al comma 1, puo' invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalita' di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Note all'art. 3: - Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda le note riportate all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.».
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| Art. 4.
Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS. 2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione e' effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 5.
Cancellazione dall'anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' di quelle previste dalle singole leggi d'imposta. 2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attivita' istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessita' o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma 1. 3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o piu' requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. 5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Note all'art. 5: - Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note all'art. 2. - Per l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda il testo riportato nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 28, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: «Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori). - 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.». - Per l'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, si veda il testo riportato nelle note alla premessa.
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| Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione e' spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione. 2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. 3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 18 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 299
Nota all'art. 6: - Per il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 si veda nelle premesse al presente regolamento.
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