Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 19 agosto 2003 |
Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole», e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la piu' ampia divulgazione dello stato di qualita' delle acque; Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002 di trasferimento alle regioni degli uffici compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale; Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza, l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in esse presenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato di qualita' dei corpi idrici. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le relazioni e le relative cartografie secondo le modalita' e gli standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori. 3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore. Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato. 5. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di qualita' delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati regionali. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente decreto. 7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica, fornisce, altresi', le informazioni agli organismi comunitari e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi. |
| Art. 2. 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorita' di bacino, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il compito di formulare le proposte necessarie per ottimizzare l'attuazione del presente decreto e per coordinare le attivita' finalizzate alla raccolta dei dati che deve avvenire sulla base di conoscenze sempre piu' estese e mediante metodi di controllo individuati sulla base dei progressi scientifici e tecnologici e delle sopravvenute esigenze comunitarie. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2003 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia |
| Allegato I. Criteri generali
1. Riferimenti metodologici 2. Codici di identificazione 3. Individuazione cartografica e riferimenti geografici 4. Trasmissione dei dati e delle informazioni 5. Monitoraggio 6. Stato di qualita' chimico 7. Schema temporale della trasmissione delle informazioni
Schema Temporale delle trasmissioni
II.Caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
II.1 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici Scheda n. 1 - Caratteristiche bacini idrografici
II.2 Identificazione dei corpi idrici di riferimento Scheda n. 2 - Identificazione dei corpi idrici di riferimento per bacino idrografico
II.3 Censimento dei corpi idrici Scheda n. 3 - Censimento dei corpi idrici superficiali
Caratteristiche dei corpi idrici superficiali Scheda n. 4 - Caratteristiche del corso d'acqua superficiale Scheda n. 4.1 - Caratteristiche del tratto del corso d'acqua superficiale Scheda n. 5 - Caratteristiche delle acque lacustri Scheda n. 6 - Caratteristiche delle acque costiere Scheda n. 7 - Caratteristiche delle acque di transizione Scheda n. 8 - Caratteristiche dei canali
----> Vedere immagini da pag. 9 a pag. 95 della G.U. <----
Scheda n. 8.1 - Caratteristiche del tratto del canale Scheda n. 8-bis - Caratteristiche dei laghi artificiali Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei Scheda n. 9 - Censimento delle acque sotterranee Scheda n. 10 - Caratterizzazione delle acque sotterranee
III.Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano Scheda n. 11 - Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano
IV.Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Scheda n. 12 - Individuazione delle zone vulnerabili Scheda n. 13 - Individuazione dei corpi idrici presenti nella zona
Criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e il monitoraggio e la classificazione delle acque
----> Vedere immagini da pag. 96 a pag. 143 della G.U. <---- |
|
|
|