Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2003
Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica portoghese colpita dall'emergenza incendi. (Ordinanza n. 3310)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, si prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
Considerato che lo Stato italiano, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attivita' di assistenza tecnica e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2001, che disciplina la cooperazione a livello comunitario per gli interventi di soccorso di protezione civile, avente carattere vincolante nei confronti degli Stati membri;
Visto il messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico del 6 agosto 2003;
Ravvisata la necessita' di prestare la necessaria assistenza alle autorita' portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei a fronteggiare il contesto emergenziale;
Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel territorio della Repubblica portoghese;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica portoghese colpito dall'emergenza incendi nel corso dell'estate 2003, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari, anche utilizzando beni e materiali per assicurare assistenza alle popolazioni interessate.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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