Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003 |
Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. (Ordinanza n. 3313). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea»; Considerato che nell'ambito delle iniziative connesse al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea si svolgera' in data 4 ottobre 2003 la Conferenza intergovernativa presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.; Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente volte a garantire il regolare svolgimento di detta manifestazione in un contesto di massima sicurezza con riferimento, in particolare, alla realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture che ospiteranno tale manifestazione; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002, provvede, con i poteri di cui alle ordinanze citate in premessa ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, nonche' delle deroghe e delle procedure di cui alla presente ordinanza, all'adozione di tutte le iniziative necessarie a garantire il regolare svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, della Conferenza intergovernativa che si terra' il giorno 4 ottobre 2003 presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a. 2. Il Commissario delegato, avvalendosi di soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, dispone sia per la realizzazione delle opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si svolgera' la predetta manifestazione, che per l'acquisizione della disponibilita' di beni, mobili ed immobili, di forniture e di servizi, stipulando i relativi atti convenzionali. 3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, anche mediante affidamento diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze indicate in premessa nonche' di quelle di cui al successivo art. 5, anche tenuto conto della idoneita' dei contraenti da valutarsi sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione. 4. Al fine di assicurare la piena rispondenza delle conseguenti iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile, per importi superiori a Euro 25.000,00, approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il controllo successivo di congruita' della spesa quale condizione di efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali medesimi per l'amministrazione committente, avvalendosi della consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze. 5. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri finanziari. |
| Art. 2. 1. Per garantire il necessario supporto al capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita una apposita struttura di missione, articolata in sezioni, aventi competenza in specifiche materie, affidate alla responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e composta da personale del Dipartimento della protezione civile, nonche' da personale, anche militare, dipendente di altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta. 2. Ai soggetti attuatori, scelti anche tra il personale estraneo alla pubblica amministrazione, e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno spettante al personale dipendente della pubblica amministrazione appartenente all'area C3, commisurata ai giorni di effettiva presenza. 3. A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalita' di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma l e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3. 4. Per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e' attribuita, per i giorni di effettiva presenza e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 20 ore di straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nei limiti massimi consentiti. 5. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del comparto Sanita', dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale, della Croce Rossa Italiana, direttamente impegnato in attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, per un complessivo importo massimo rispettivamente di Euro 100.000 per il personale delle Forze di polizia, di Euro 100.000 per il personale della Polizia municipale, di Euro 30.000 per il personale delle Forze armate, di Euro 50.000 per il personale dei Vigili del Fuoco, di Euro 25.000 per il personale del comparto Sanita' e della Croce Rossa Italiana, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, a valere sulle risorse di cui all'art. 6. 6. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con l'attuazione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di cinque unita', a consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalita', anche estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione. 7. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al medesimo, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di tale natura. |
| Art. 3. 1. In considerazione della particolare urgenza inerente alla realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione, il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ne siano riscontrate le indispensabili condizioni di idoneita', dell'opera di soggetti gia' affidatari dei servizi di manutenzione presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., nonche', ove necessario, puo' affiancare alle medesime altre imprese specializzate, la cui idoneita' dovra' essere valutata anche sulla base delle specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della sicurezza, a fronte delle particolari esigenze connesse all'espletamento della manifestazione. 2. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione del 4 ottobre 2003, l'E.U.R. S.p.a, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, provvede alla individuazione, nell'ambito delle proprie strutture, di ulteriori soluzioni logistiche alternative degli eventi e manifestazioni gia' programmati nello stesso periodo presso le summenzionate strutture, disponendo in ordine all'estinzione delle obbligazioni od alla risoluzione dei contratti assunti dal medesimo ente in applicazione degli articoli 1256 e seguenti, e 1463 e seguenti del codice civile. 3. Fermi gli effetti di estinzione e risoluzione di cui al precedente comma 2, il Commissario delegato, in ragione alla somma urgenza richiesta per la realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento della manifestazione, provvede, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, alla individuazione di soluzioni logistiche alternative, rispetto all'organizzazione di eventi e manifestazioni gia' programmati presso le strutture dell'E.U.R. S.p.a., presso altri immobili nella disponibilita' di amministrazioni ed enti pubblici, disponendo per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 e da quelle indicate nelle ordinanze citate in premessa. 4. Al fine di assicurare sia l'eventuale ristoro all'E.U.R. S.p.a. per l'utilizzazione delle relative strutture, sia per indennizzare parzialmente la medesima societa' rispetto ai minori introiti derivanti dall'utilizzazione medesima, che per fronteggiare in parte le eventuali spese connesse, anche indirettamente, alla estinzione e risoluzione delle obbligazioni per le manifestazioni gia' programmate, anche con riferimento ad ipotesi di eventuale composizione bonaria, e' stanziato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, apposito importo da quantificarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile. 5. L'E.U.R. S.p.a., sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, e' altresi' autorizzato a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attivita' finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture dove si terranno le manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, avvalendosi delle deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa e di quelle di cui al successivo art. 5. 6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 4 e' altresi' stanziato un apposito importo, a valere sulle risorse di cui all'art. 6, per fronteggiare eventuali oneri non previamente previsti comunque connessi alla organizzazione ed al migliore svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dell'evento. |
| Art. 4. 1. Con uno o piu' piani di sicurezza, da predisporre appositamente sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' disciplinato il necessario coordinamento tra le Forze di polizia e le Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilita'. 2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica e per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il prefetto di Roma, anche avvalendosi dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti interdittivi del traffico nonche' provvedimenti di chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici e privati che insistono nell'area interessata dalla manifestazione. 3. Il Commissario delegato, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, puo' richiedere al prefetto di Roma l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del precedente comma 2. 4. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata chiusura dei cantieri che interessano l'area di svolgimento della manifestazione, anche in deroga agli affidamenti gia' effettuati ai sensi della normativa vigente; provvede altresi', ove necessario, anche in deroga alla normativa vigente, per l'occupazione di suolo pubblico e per l'utilizzo del sottosuolo, anche disponendo la sospensione temporanea delle autorizzazioni di ogni tipo. 5. Il Commissario delegato puo' provvedere inoltre, ove necessario, alla disciplina di tutte le altre manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea che si svolgeranno nello stesso periodo, limitatamente agli aspetti logistici inerenti al trasporto, per le eventuali ripercussioni derivanti dalla concomitanza delle manifestazioni. |
| Art. 5. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, in aggiunta alle deroghe gia' previste nelle ordinanze citate in premessa, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 28; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 17, 18, 19. |
| Art. 6. 1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo dell'importo di 15 milioni di euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi |
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