Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. (Ordinanza n. 3312).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come modificato dall'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare contributi nella misura di 50 milioni di euro in favore delle regioni colpite dalle avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, nonche' per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile;
Visto che il medesimo articolo rinvia per la ripartizione delle risorse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
Tenuto conto che in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e' stata approvata la determinazione del coordinamento degli assessori di protezione civile interessati che ha riservato al Dipartimento della protezione civile l'importo di Euro 16.679.000,00 per fronteggiare le ulteriori esigenze di protezione civile;
Considerato che occorre provvedere all'assegnazione delle risorse rese disponibili ai sensi della normativa indicata;
Acquisita l'intesa con le regioni interessate;
Dispone:
Art. 1.
Lo stanziamento di 50 milioni di euro autorizzato ai sensi della normativa indicata in premessa e' destinato per l'importo di Euro 33.321.000,00 a fronteggiare le situazioni emergenziali di cui all'allegato 1.
Il residuo importo di Euro 16.679.000,00 resta a disposizione del Dipartimento della protezione civile per ulteriori esigenze di protezione civile.
 
Art. 2.
In relazione alle situazioni emergenziali indicate nell'allegato 1 che non abbiano formato oggetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
Per le predette finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a istituire con propri decreti uno o piu' comitati di rientro con i compiti e le modalita' organizzative di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, ovvero ad attribuire le relative incombenze a comitati di rientro gia' istituiti ai sensi della medesima normativa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 16 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone