Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 settembre 2003 |
Riconoscimento al sig. Agaci Engjell di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Agaci Engjell, nato a Fier (Albania) il 15 febbraio 1969, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avokat rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokatise» della Repubblica di Albania il 25 marzo 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» il 10 luglio 1998; Considerato che detto titolo accademico e' stato considerato equivalente al corrispondente titolo albanese, con provvedimento dell'Universita' di Tirana del 29 gennaio 2003; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 2 marzo 2002 dalla questura di Roma a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Al sig. Agaci Engjell, nato a Fier (Albania) il 15 febbraio 1969, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimenio e' subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 settembre 2003
Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova d'esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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