Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 luglio 2003
Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, con il quale sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo;
Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio 2000 con i quali sono stati approvati n. 66 programmi di sviluppo a valere sull'art. 1-ter della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, e' stato determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo e' subordinata alla stipula, con il responsabile del programma, di apposita convenzione;
Considerato che le approvazioni di cui ai precitati decreti ministeriali hanno dato luogo alla stipula con i responsabili dei programmi di n. 59 convenzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che alcuni programmi risultano accorpati in unica convenzione, tramite protocolli aggiuntivi di variazione, in quanto integrazioni di interventi gia' approvati per la stessa area a favore del medesimo titolare;
Visto l'art. 1, comma 2 e comma 3, delle convenzioni attuative che fissa la durata di ciascuna convenzione e che stabilisce che la stessa non puo' essere prorogata se non per riconosciuti motivi ovvero varianti delle attivita' oggetto della convenzione medesima, previamente autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la normativa non prevede un limite massimo di durata dei programmi ne' un limite per l'amministrazione di concedere proroghe motivate ai fini del completamento dei programmi di sviluppo;
Considerate le frequenti motivate richieste relative alla proroga del termine di scadenza delle convenzioni a causa della complessita' degli interventi, spesso facenti parte di piu' vasti programmi di intervento che prevedono molteplici azioni, anche con il concorso finanziario di altri strumenti regionali, nazionali, comunitari, ciascuno regolato da specifiche disposizioni;
Considerate le istanze pervenute dalle forze sociali delle aree interessate, tendenti al completo utilizzo delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo del territorio di riferimento;
Considerato il lasso di tempo intercorso dalla stipula delle convenzioni attuative;
Considerato, altresi', che la richiesta di ulteriori reiterate proroghe potrebbe essere di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi del programma in tempi certi, tenuto anche conto della esigenza dell'amministrazione di pervenire al completamento dei programmi di sviluppo al fine di consentire una sollecita valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti;
Considerato, inoltre, che un eventuale ulteriore possibile slittamento dei tempi di completamento dei programmi renderebbe i medesimi non piu' attuali in relazione alla situazione delle aree di intervento tenuta presente al momento dell'attivita' istruttoria e di approvazione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione della durata massima dei programmi di sviluppo, nel rispetto delle esigenze delle aree di intervento onde pervenire al completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili ai fini dello sviluppo delle aree medesime;
Decreta:
Art. 1.
Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993, potra' essere concessa, alle condizioni e con le modalita' previste dalla convenzione attuativa, una ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi, decorrenti dall'ultima data di completamento convenzionalmente stabilita.
 
Art. 2.
Gli slittamenti temporali di cui all'art. 1, a seconda dell'anno di stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di programmi, dell'anno di stipula del protocollo di variazione relativo all'accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti date limite:
31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1997;
31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1998;
31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1999;
29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2000;
30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2001.
 
Art. 3.
Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui all'art. 11 della convenzione attuativa.
Roma, 17 luglio 2003
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291
 
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