Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 25 giugno 2003
Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle leggi n. 65/1987 e n. 92/1988;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale e' stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/1990;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, che prevede la revoca dei benefici concessi nei casi di inosservanza delle prescrizioni di legge;
Visti i decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 con i quali si e' provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti;
Ritenuto di procedere al reimpiego dei fondi ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1988, convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92;
Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi e' stata trasferita alle regioni ed e' stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;
Ritenuto di provvedere alla determinazione dei predetti criteri;
Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Sentita la conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003.
Decreta:
Art. 1.
Destinatari degli interventi
Possono accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le comunita' montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni.
Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1991, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi.
 
Art. 2.
Criteri
Ai fini del reimpiego dei fondi resisi disponibili per effetto delle revoche dei mutui concessi con decreto ministeriale 11 aprile 1991, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n.65, art. 1, lett b) e successive modificazioni, i programmi regionali degli interventi dovranno uniformarsi ai criteri appresso indicati:
a) Criteri di carattere generale.
L'ammissione ai finanziamenti assisititi dai benefici di legge e' subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densita' della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilita'.
b) Criteri di priorita'.
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:
1) la messa a norma degli impianti esistenti;
2) il completamento degli impianti;
3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
4) la realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di strutture sportive.
 
Art. 3.
Contribuzione statale
La contribuzione statale e' determinata nella misura e con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione delle istanze
Le modalita' ed i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti della spesa ammissibile, le modalita' di utilizzazione di eventuali disponibilita' residue sono stabiliti dai competenti organi regionali e comunicati al Ministero dei beni e delle attivita' culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entro i successivi centottanta giorni le regioni trasmettono al Ministero i programmi regionali degli interventi ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla stipula dei mutui.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 25 giugno 2003
Il Sottosegretario di Stato: Pescante

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 300
 
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