Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 settembre 2003
Definizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli, per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la nota in data 5 agosto 2003 con la quale il rettore della Seconda Universita' degli studi di Napoli chiede la programmazione per i corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo di apprendimento ed in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale afferenti alla classe 34, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 30 luglio 2003;
Visto che i suindicati corsi risultano attivati nell'anno accademico 2002/2003;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli e' cosi' determinato:
Psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento, afferente alla classe 34: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;
Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale, afferente alla classe 34: cinquecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2003
Il Ministro: Moratti
 
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