Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003 |
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto Dispone: 1. Definizioni. 1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per: decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18; misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, alla certificazione: a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12; b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112; verificazione periodica di un misuratore, od anche verificazione, la procedura valutativa della conformita' fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicita'; ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per l'esecuzione dei controlli di conformita', ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; laboratorio di verificazione periodica, od anche laboratorio abilitato, un laboratorio abilitato all'esecuzione della verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione; tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato; utente di misuratore, od anche utente, il contribuente che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto; fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali; marchio identificativo, il marchio identificativo dei centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto; fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della qualita' certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformita' degli esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto; sigillo identificativo, il sigillo identificativo attribuito a tecnico incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta; sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo. 2. Campo di applicazione. 2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in servizio. 3. Verificazione periodica. 3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validita' non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica. 3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita dall'allegato I. 3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata: a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa; b) per gli altri misuratori fiscali: b1) contestualmente al controllo di conformita' ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato. 3.3 La verificazione periodica di un misuratore e' effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi: a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio; b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante. 4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro. 4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni: a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con inalterata garanzia di inaccessibilita' agli organi interni; b) verifica della permanenza della conformita' fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale. 4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni: 1) la data della richiesta di verificazione periodica; 2) la data di inizio e la sede dell'intervento; 3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione; 4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento; 5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente; 6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico; 7) l'esito positivo o negativo della verificazione; 8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico; 9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio; 10) la convalida delle annotazioni con la propria firma; 11) i propri estremi identificativi, nonche' quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato. 4.3 L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di «targhetta di verificazione periodica», del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalita' specificate nello stesso allegato. 4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni: a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilita', conforme al modello riportato nell'allegato III; b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosita' tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilita' fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica. 4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente puo' presentare ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera b). 4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica secondo le modalita' contemplate nel presente provvedimento. 4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica. 5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale. 5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale, anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validita' non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformita' di cui all'art. 7 del decreto. 5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale e' accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti: a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato; b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale; c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore; d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi. 5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a: a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto; b) applicare sul misuratore la «targhetta di verificazione periodica» prevista al punto 4.3. 5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5. 6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica. 6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, contiene: a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale; b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede l'abilitazione; c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica; d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione; f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV; g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV; h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, secondo le modalita' stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i relativi esiti; i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori; j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo e' costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio e dal numero identificativo dell'incaricato stesso, e deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto; k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della verificazione; l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4; m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera b) e 5.1 del presente provvedimento. 6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e la regolarita' della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici. 6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione e' adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni dalla sua notifica puo' presentare ricorso al TAR competente. 6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel punto 6.1 e' comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo verificarsi ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), del punto 10.1. L'inosservanza di detta prescrizione comporta la revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto delle modalita' di cui al punto 7. 7. Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle abilitazioni. 7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la perdita di uno o piu' dei requisiti prescritti, gravi irregolarita', difformita' procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto. 7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, debitamente motivato, e' ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. 7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b). 8. Obblighi degli utenti. 8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento: a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attivita' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili; b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso; c) mantengono l'integrita' dell'etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione; d) non utilizzano strumenti che presentino difformita', difettosita' o inaffidabilita' ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza. 8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale. 9. Libretto fiscale. 9.1 Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed 8. 10. Consultabilita' telematica degli elenchi dei fabbricanti abilitati, dei laboratori di verificazione periodica e di dati correlati di interesse per gli utenti. 10.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione cura la redazione di un apposito elenco, consultabile dagli interessati anche per via telematica, in cui sono rispettivamente inseriti: a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli di conformita', le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonche' gli eventuali laboratori esterni alla loro sede produttiva e i relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformita'. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica; b) i laboratori di verificazione e i relativi responsabili, gli estremi del relativo provvedimento di abilitazione, i dati identificativi dei tecnici e i disegni dei relativi sigilli identificativi; c) i centri di assistenza richiamati al punto 12.1 successivo, i modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire operazioni di verificazione periodica, i nominativi dei tecnici incaricati di dette operazioni con gli elementi identificativi previsti al punto 6.1., lettera e), per i tecnici dei laboratori di verificazione periodica. 11. Modificazioni e abrogazioni. Ai provvedimenti sotto indicati sono apportate le modificazioni in corrispondenza specificate. 11.1 Il decreto e' modificato come segue: 11.1.1 Art. 4: i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati. 11.1.2 Art. 7: a) il comma 2 e' abrogato; b) all'ultimo comma e' aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il produttore, abilitato ad eseguire direttamente i controlli di conformita', disponga di apparecchiatura o di idonea struttura organizzativa che assicuri il rigoroso conteggio dei misuratori sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione puo' autorizzare, sentita la commissione istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo, dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del controllo. L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, sentita l'anzidetta commissione, puo' autorizzare altresi' che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati a seguito dei controlli eseguiti rispettivamente dagli uffici finanziari o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere anche di particolare tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, purche' atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle condizioni alle quali l'abilitazione viene concessa, la durata dell'abilitazione, le caratteristiche della dichiarazione scritta di conformita', destinata all'utente finale, che il fabbricante deve fornire insieme ad ogni misuratore fiscale, nonche' le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato e' descritta la struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli eventuali laboratori esterni alla sede produttiva e dei relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformita'. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla, con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione». 11.1.3 Art. 8. Detto articolo e' sostituito dal seguente: «Art. 8. Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione e' redatta in duplice esemplare di cui uno di spettanza dell'utente e contiene i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonche' il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' in servizio. Con le stesse modalita' e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto ufficio le variazioni dei dati sopra elencati. La dichiarazione di cui al comma precedente e' sottoscritta con i propri dati identificativi anche dal tecnico che ha effettuato la verificazione periodica, qualora la stessa sia stata eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore». 11.1.4 Art. 9. Detto articolo e' sostituito dal seguente: «Art. 9. Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare: 1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione dei seguenti dati: a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio; b) denominazione commerciale del modello ed estremi del relativo decreto di approvazione; c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di conformita'; d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna; e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione; 2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici. incaricati delle operazioni di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4, comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con attivita' produttiva o di importazione svolta in territorio diverso da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale». 11.1.5 Art. 10. Detto articolo e' sostituito dal seguente: «Art. 10 - All'atto della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrita' del bollo fiscale». 11.1.6 Allegato C. Il punto 2 e' abrogato. 11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei riferimenti normativi, e' modificato come segue: 11.2.1 Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3. 11.2.2 Art. 4. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate». 11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei riferimenti normativi, e' modificato come segue: 11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21. 11.3.2. Art. 19. E' sostituito dal seguente: «Art. 19 - Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne da' comunicazione al competente ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione compilata in conformita' con le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni». 12. Norme transitorie. 12.1 I centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, effettuare sino e non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento operazioni di verificazione periodica sui misuratori della ditta per i quali sono autorizzati, secondo le procedure previste dal presente provvedimento. Gli stessi centri devono comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' dalla medesima indicate, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate. 12.2 Nella comunicazione di cui al precedente punto 12.1. sono indicati i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla lettera c), del punto 10.1. 13. Vigilanza. 13.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, direttamente o a mezzo dei suoi uffici periferici, esercita in materia di verificazione periodica in concorso con gli organi istituzionali di controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori abilitati. 14. Entrata in vigore. 14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di legittimita', sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorche' connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'amministrazione, «oltrepassano quanto necessario» per garantire l'efficacia dei controlli medesimi. Riferimenti normativi. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Disposizioni relative ai misuratori fiscali: legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali; decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002; Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Roma, 28 luglio 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato I
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
1. La periodicita' della «verificazione periodica» dei misuratori e' annuale. 2. I misuratori sono sottoposti alla verificazione periodica entro la scadenza indicata dalla targhetta di verificazione periodica. |
| Allegato II
MODELLO DI TARGHETTA DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA
Da applicare sui misuratori che hanno superato la verificazione periodica M i s u r a t o r e F i s c a l e
n. x x x x x x x x
Verificazione periodica
S c a d e n z a Mese Anno Mese 1 7 2 8 3 9 4 y y y y 10 5 11 6 12
Caratteristiche:
Forma: quadrata Dimensioni lato: > o = 40 mm Colore: fondo verde con carattere di stampa nero
Nota: I numeri delle colonne di sinistra e di destra indicano il mese di scadenza. Nella posizione contrassegnata con yyyy, deve essere indicato l'anno di scadenza. Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione. Per l'identificazione del mese di scadenza contrassegnare con una X e in buona evidenza il numero indicante tale mese. Sotto la scritta misuratore fiscale riportare il n. di matricola del misuratore. Tutte le iscrizioni devono essere indelebili. |
| Allegato III
MODELLO DI TARGHETTA DI NON UTILIZZABILITA' (DI RIFIUTO ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA)
Da applicare sui misuratori che non hanno superato la verificazione periodica M i s u r a t o r e F i s c a l e
n. x x x x x x x x NON UTILIZZABILE
Caratteristiche:
Forma: quadrata Dimensioni lato: > o = 40 mm Colore: fondo rosso con carattere di stampa nero, il tutto attraversato da una diagonale Caratteri: stile grassetto, altezza non inferiore a 5 mm
Nota: Sotto la scritta «NON UTILIZZABILE» deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione. Sotto la scritta misuratore fiscale riportare il n. di matricola del misuratore. Tutte le iscrizioni devono essere indelebili. |
| Allegato IV
REQUISITI DEI LABORATORI ABILITATI
1. Requisiti giuridico-amministrativi. 1.1 Il personale incaricato della verificazione periodica rispetta il vincolo del segreto professionale. 1.2 Il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali. 1.3 Se i laboratori fanno parte di un'organizzazione piu' ampia avente un interesse diretto o indiretto nella fabbricazione, importazione commercializzazione o vendita di misuratori fiscali, il direttore responsabile del laboratorio e' dotato di completa indipendenza operativa e dipende direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda. 1.4 Il laboratorio e' coperto da assicurazione di responsabilita' civile per danni causati nell'esercizio dell'attivita' di verificazione. 2. Requisiti tecnico-operativi. 2.1) Il laboratorio opera, per la parte inerente all'esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, in conformita' ad un sistema di garanzia della qualita' e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova, in quanto applicabili. A tal fine il laboratorio e' accreditato da un organismo aderente all'European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il sistema di qualita' del laboratorio deve essere certificato da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro dell'Unione europea. 2.2) Il laboratorio e' dotato del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari. 2.3) Il personale assicura integrita' professionale. 2.4) Le prove da effettuare in sede di verificazione sono adeguatamente pianificate in idonee liste di controllo, elaborate tenendo conto di eventuali prove specifiche prescritte nei provvedimenti di approvazione di determinati modelli. 2.5) I tecnici dipendenti incaricati della verificazione sono in possesso di diploma di scuola superiore e di attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale sui misuratori fiscali organizzati allo scopo dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. Essi possiedono un'adeguata formazione tecnica e professionale e una buona conoscenza della normativa in materia di misuratori, con particolare riferimento ai requisiti tecnici, funzionali e fiscali, nonche' alle prescrizioni relative alle prove di cui al punto 2.4. 2.6) I requisiti di cui al punto 2.5 non sono richiesti ai tecnici che alla data del 28 febbraio 2003 sono inseriti nei relativi elenchi depositati presso l'Agenzia delle entrate in qualita' di tecnici autorizzati ad eseguire, a termini del decreto, operazioni di assistenza e manutenzione. |
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