Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 luglio 2003 |
Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», che prevede all'art. 9 la facolta' del Ministro della sanita' di apportare con proprio decreto, in applicazione di direttive comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso, per quanto attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle sostanze alimentari; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1980 recante «Modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli» che attua la direttiva della Commissione n. 79/700/CEE del 24 luglio 1979; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), che fissa i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001), e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003); Vista la direttiva della Commissione n. 2002/63/CE dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva della Commissione 79/700/CEE; Visto il parere della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della citata direttiva 2002/63/CE; Decreta: Art. 1. Il prelevamento di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari (sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, viene effettuato secondo i metodi riportati nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. Per quanto non previsto nell'allegato, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande». |
| Art. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1980. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 317 |
| ALLEGATO
METODI DI CAMPIONAMENTO DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE, PER LA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, AI FINI DEL CONTROLLO DELLA LORO CONFORMITA' CON I LIMITI MASSIMI DI RESIDUI (LMR)
1. OBIETTIVO
I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantita' di residui di antiparassitari contenuti in e sui cereali, ortofrutticoli e prodotti di origine animale devono essere prelevati secondo le modalita' sotto descritte. I metodi di campionamento sotto descritti hanno lo scopo di permettere il prelievo di un campione rappresentativo in una partita da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la conformita' di un prodotto con i limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari fissati negli allegati del Decreto del Ministro della Sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. I presenti metodi e le presenti procedure contengono quelle raccomandate dalla commissione del Codex Alimentarius.
2. PRINCIPI
Gli LMR si basano sui dati relativi alle buone pratiche agricole e le materie prime e gli alimenti ottenuti a partire da prodotti che rispondono agli LMR applicabili si considerano accettabili sul piano tossicologico. Un LMR relativo a vegetali,uova o prodotti lattiero-caseari tiene conto del livello massimo previsto in un campione multiplo ottenuto da un certo numero di unita' provenienti dal prodotto trattato e che si considera essere rappresentativo della media delle unita' di una partita. Un LMR relativo a prodotti carnei,compresa la carne di volatili, tiene conto della concentrazione massima prevista nei tessuti dei singoli animali trattati. Di conseguenza, gli LMR relativi ai prodotti carnei, compresa la carne di pollame, si applicano ad un campione globale ottenuto da un unico campione elementare, mentre gli LMR per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari si applicano ad un campione globale multiplo ottenuto a partire da 1-10 campioni elementari.
3. DEFINIZIONE DEI TERMINI
Partita Quantita' identificabile di merci ad uso alimentare fornite in una sola volta ed avente, a conoscenza del funzionario responsabile del campionamento, caratteristiche uniformi come la stessa origine, lo stesso produttore, la stessa varieta', lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc. Una partita sospetta e' una partita che per qualsiasi motivo sia sospettata di contenere un residuo in quantita' eccessiva. Una partita non sospetta e' una partita per la quale non c'e' ragione di sospettare che contenga residui in quantita' eccessive.
Note: a) Se una spedizione e' composta di partite che possono essere identificate come provenienti da diversi coltivatori ecc., e' necessario considerare distintamente ogni partita. b) Una spedizione puo' comprendere una o piu' partite. c) Se le dimensioni o i limiti di ciascuna partita facente parte di una spedizione consistente non sono chiaramente stabiliti, si puo' considerare come una partita distinta ogni vagone, camion o carico. d) Una partita puo' essere mescolata, ad esempio, in seguito a procedimenti di selezione o di fabbricazione.
Unita'
La piu' piccola porzione discreta di una partita che puo' essere prelevata per costituire la totalita' o una parte di un campione elementare.
Nota: Le unita' sono definite come segue, a seconda dei prodotti:
a) Ortofrutticoli freschi. Ogni frutto intero, ogni verdura o grappolo naturale degli stessi (ad esempio uva) forma un'unita', tranne nel caso di frutta o verdura di piccole dimensioni. Le unita' di piccoli prodotti imballati possono essere identificate come descritto nella nota alla lettera d) che segue. Se si puo' utilizzare uno strumento di campionamento senza danneggiare il prodotto, le unita' possono essere costituite avvalendosi di tale strumento. Le singole uova, la frutta fresca o le verdure non devono essere tagliate o spezzate per costituire le unita'. b) Grandi animali o parti od organi degli stessi. Una porzione o la totalita' di una specifica parte od organo forma un'unita'. Le parti od organi possono essere sezionate per formare un'unita'. c) Animali piccoli o parti od organi degli stessi. Ogni animale intero od ogni parte od organo completo puo' costituire un'unita'. Se imballate, le unita' possono essere identificate come descritto alla lettera d) che segue. Se puo' essere utilizzato uno strumento di campionamento senza conseguenze a livello del tenore di residui, ci si puo' servire di tale strumento per formare le unita'. d) Prodotti imballati. Il condizionamento piu' piccolo deve essere considerato un'unita'. Se gli imballaggi piu' piccoli sono ancora molto grandi, devono essere sottoposti a campionamento come i prodotti sfusi [cfr. lettera e) che segue]. Se gli imballaggi piu' piccoli sono molto piccoli, un'unita' puo' essere costituita da un insieme di piccoli imballaggi. e) Prodotti alla rinfusa e grandi imballaggi (come botti, forme di formaggio ecc.) che sono individualmente troppo voluminosi per costituire campioni elementari. Le unita' sono formate per mezzo di uno strumento di campionamento.
Campione elementare/campione incremento
Una o piu' unita' prelevate in un solo punto di una partita.
Note: a) Il punto della partita dal quale e' prelevato il campione elementare dovrebbe preferibilmente essere scelto in maniera del tutto casuale, ma qualora cio' sia praticamente impossibile, il punto deve essere scelto a caso nelle parti accessibili della partita. b) Il numero di unita' richieste per costituire un campione elementare e' determinato dall'entita' minima e dal numero di campioni di laboratorio necessari. c) Per i prodotti di origine vegetale, le uova e i prodotti lattiero-caseari, qualora da una partita sia prelevato piu' di un campione elementare, ciascun campione elementare dovrebbe costituire una porzione all'incirca equivalente nel campione globale. d) Le unita' possono essere ripartite in maniera casuale tra campioni di laboratorio identici al momento del prelievo del campione o dei campioni elementari qualora le unita' siano di dimensioni medie o grandi e il rimescolamento del campione globale non permetta di ottenere campioni di laboratorio piu' rappresentativi, oppure qualora le unita' (per esempio uova, frutta a polpa tenera) possano essere danneggiate dal rimescolamento. e) Qualora i campioni elementari siano prelevati a piu' riprese nel corso del carico o dello scarico di una partita, il "punto" del prelievo coincide in realta' con un "punto" nel tempo. f) Le unita' non devono essere ne' tagliate ne' spezzate per ottenere i campioni elementari, a meno che la suddivisione delle unita' non sia specificata nella Tabella 3.
Campione globale/campione aggregato
Per prodotti diversi dalla carne e dal pollame e' il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita. Per la carne e il pollame, il campione elementare si considera equivalente al campione globale.
Note: a) I campioni elementari devono fornire materia sufficiente per permettere di prelevare dal campione globale tutti i campioni di laboratorio. b) Se durante la raccolta dei campioni elementari vengono preparati campioni di laboratorio distinti, il campione globale e' la somma teorica dei campioni di laboratorio al momento del prelievo dei campioni dalla partita. c) Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero- caseari il campione globale e' ottenuto a partire da 1 - 10 campioni elementari (campione globale multiplo).
Campione di laboratorio
Quantita' rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi.
Note: 1) Il campione di laboratorio puo' essere la totalita' o una parte del campione globale. 2) Non si devono tagliare o rompere le unita' per costituire i campioni di laboratorio, salvo nei casi in cui la suddivisione delle unita' e' specificata nella Tabella 3. 3) Possono essere preparati duplicati dei campioni di laboratorio. 4) Dal campione di laboratorio devono essere ricavate quattro aliquote (cinque nel caso di prodotti confezionati, non prelevati presso il produttore), secondo le modalita' previste dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.
Aliquota
Il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio. La quantita' rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.
Nota: 1) La preparazione dell'aliquota deve riflettere la procedura utilizzata per la fissazione degli LMR e quindi la porzione da analizzare puo' comprendere parti che di solito non vengono consumate.
Porzione da analizzare
Una quantita' di prodotto rappresentativa prelevata dall'aliquota, di entita' sufficiente per la misura della concentrazione dei residui.
Nota: Per prelevare la porzione da analizzare puo' essere utilizzato uno strumento di campionamento.
Campione
Una o piu' unita' selezionate in un insieme di unita', oppure una porzione di merce selezionata all'interno di una quantita' piu' grande. Nel quadro delle presenti raccomandazioni, un campione rappresentativo dovrebbe rappresentare la partita, il campione globale, l'animale, ecc. per quanto riguarda il suo tenore di residui di antiparassitari e non necessariamente per quanto riguarda le altre caratteristiche.
Entita' del campione
Il numero delle unita', o quantita' di prodotto, che costituiscono il campione.
Campionamento
La procedura utilizzata per prelevare e costituire un campione. Strumenti di campionamento
i) Uno strumento come cucchiaio, ramaiolo, sonda, coltello o forchetta, utilizzati per prelevare un'unita' di prodotto sfuso (come grandi formaggi) o condizionato in grandi contenitori (come tini) o da unita' di carne o pollame che sono troppo grandi per costituire un campione elementare.
ii) Un piccolo strumento come una spatola, utilizzato per preparare un campione di laboratorio a partire da un campione globale, oppure per preparare una porzione da analizzare a partire da un'aliquota.
Note: a) Strumenti di campionamento specifici sono descritti dalle norme ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. norma internazionale ISO 950: Cereali - campionamento (in grani)), (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. Norma internazionale ISO 951: Leguminose in sacchi - campionamento), Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1980. Norma internazionale ISO 1839: campionamento - Te, e FIL (Federazione internazionale dell'industria del latte, 1995. Norma internazionale FIL 50C: Latte e prodotti lattiero-caseari. metodi di campionamento.
b) Se il campione e' composto di foglie sfuse, la mano del funzionario incaricato del campionamento puo' essere considerata uno strumento di campionamento.
Funzionario responsabile del campionamento
Una persona in possesso di una formazione specifica nel campo delle procedure di campionamento e, se del caso, autorizzata a prelevare campioni dalle competenti autorita'.
Nota: Il funzionario incaricato del campionamento e' responsabile di tutte le procedure preliminari alla preparazione e della stessa preparazione del o dei campioni di laboratorio, delle aliquote, nonche' dell'imballaggio e della spedizione di' queste ultime. Egli deve essere consapevole della necessita' di rispettare nella maniera piu' rigorosa possibile le procedure di campionamento prescritte, e' tenuto a fornire una documentazione completa sui campioni ed e' tenuto a collaborare strettamente con il laboratorio.
4. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO (Possono essere adottate, se necessario, le raccomandazioni ISO per il campionamento dei cereali in grani (cfr. nota in calice n. 3) oppure per altre merci spedite alla rinfusa).
4.1. Precauzioni da adottare
Occorre evitare la contaminazione e il deterioramento dei campioni in ogni fase, in quanto potrebbero influire sui risultati dell'analisi. Occorre campionare separatamente ciascuna partita di cui e' controllata a conformita' atte norme vigenti in materia.
4.2. Prelievo di campioni elementari Il numero minimo di campioni elementari che devono essere prelevati da una partita e' determinato in base alla Tabella 1 o alla Tabella 2 se si e' in presenza di una partita sospetta di carne o di pollame. Ciascun campione elementare deve essere prelevato, per quanto possibile, da un punto della partita scelto in modo casuale. I campioni elementari devono essere di entita' sufficiente a fornire i campioni di laboratorio necessari per una data partita.
Nota: Gli strumenti di campionamento richiesti per i cereali (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. Norma internazionale ISO 950: Cereali - campionamento (in grani)), le leguminose (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1979. Norma internazionale ISO 951: Leguminose in sacchi - campionamento) e il te' (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1980. Norma internazionale ISO 1980. Norma Internazionale ISO 1839: campionamento. Te, sono descritti nelle raccomandazioni ISO, mentre quelli richiesti per i prodotti lattiero-caseari (Federazione internazionale dell'industria del latte, 1995. Norma internazionale FIL 50C: Latte e prodotti lattiero-caseari. Metodi di campionamento) sono descritti dalla Federazione Internazionale dell'Industria del Latte. Tabella 1 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita
-------------------------------------------------------------------- Numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita -------------------------------------------------------------------- a) Carni e pollame -------------------------------------------------------------------- partita non sospetta 1 -------------------------------------------------------------------- partita sospetta Determinato secondo la Tabella 2 -------------------------------------------------------------------- b) Altri prodotti -------------------------------------------------------------------- i) Prodotti, imballati o sfusi, di cui 1 (una partita puo' si presume che siano ben mescolati essere mescolata od omogenei per esempio, nel corso dei processi di selezione o trasformazione) -------------------------------------------------------------------- ii) Prodotti, imballati o sfusi, di cui Per i prodotti costituiti si presume che non siano ben da grosse unita', mescolati od omogenei esclusivamente nel caso dei prodotti alimentari primari di origine vegetale, il numero minimo di campioni elementari dovrebbe corrispondere al numero minimo di unita' richieste per formare il campione di laboratorio da cui ricavare le aliquote(cfr. Tabella 4) -------------------------------------------------------------------- in alternativa -------------------------------------------------------------------- peso della partita in kg -------------------------------------------------------------------- <50 3 -------------------------------------------------------------------- 50-500 5 -------------------------------------------------------------------- >500 10 -------------------------------------------------------------------- oppure -------------------------------------------------------------------- numero di scatole, scatoloni o altri recipienti che costituiscono la partita -------------------------------------------------------------------- 1-25 1 -------------------------------------------------------------------- 26-100 5 -------------------------------------------------------------------- >100 10 -------------------------------------------------------------------- Tabella 2
Numero di campioni elementari scelti a caso, richiesto per una data probabilita' di rilevamento di almeno un campione non conforme in una partita di carne o di pollame, per una data incidenza di residui non conformi nella partita
==================================================================== Incidenza di residui Numero minimo di campioni (no) richiesto conformi nella partita per rilevare conformi nella partita un residuo non conforme con una probabilita' del: % 90% 95% 99% ==================================================================== 90 1 -- 2 -------------------------------------------------------------------- 80 -- 2 3 -------------------------------------------------------------------- 70 2 3 4 -------------------------------------------------------------------- 60 3 4 5 -------------------------------------------------------------------- 50 4 5 7 -------------------------------------------------------------------- 40 5 6 9 -------------------------------------------------------------------- 35 6 7 11 -------------------------------------------------------------------- 30 7 9 13 -------------------------------------------------------------------- 25 9 11 17 -------------------------------------------------------------------- 20 11 14 21 -------------------------------------------------------------------- 15 15 19 29 -------------------------------------------------------------------- 10 22 29 44 -------------------------------------------------------------------- 5 45 59 90 -------------------------------------------------------------------- 1 231 299 459 -------------------------------------------------------------------- 0,5 460 598 919 -------------------------------------------------------------------- 0,1 2301 2995 4603 -------------------------------------------------------------------- Note: a) La Tabella presuppone un campionamento casuale. b) Se il numero di campioni elementari indicato nella Tabella 2 e' superiore al 10% circa delle unita' di cui si compone l'intera partita, il numero di campioni elementari prelevati puo' essere inferiore e deve essere calcolato nel modo seguente:
n=no/[1+(no-1)/N]
n = numero minimo di campioni elementari da prelevare;
no = numero di campioni elementari indicato nella tabella 2;
N = numero dl unita della partita, atto a formare un campione elementare.
c) Se viene prelevato un unico campione elementare, la probabilita' che sia rilevato un campione non conforme e' analoga all'incidenza dei residui non conformi. d) Per determinare probabilita' esatte o alternative, o un'incidenza diversa di residui non conformi, il numero di campioni da prelevare puo' essere ricavato dalla seguente formula: 1-p=(1-i)n
in cui p e' la probabilita', i e' l'incidenza di residui non conformi nella partita (entrambe espresse in frazioni anziche' in percentuali) ed n e' il numero di campioni.
4.3. Preparazione del campione globale
I metodi per le carni e il pollame sono descritti nella Tabella 3. Ciascun campione elementare e' considerato come un campione globale distinto. I metodi per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari sono descritti nelle Tabelle 4 e 5. I campioni elementari dovrebbero essere, se possibile, combinati e ben mescolati per formare il campione globale. Se non e' possibile mescolare i campioni elementari per formare il campione globale, puo' essere applicato il seguente metodo alternativo. Se le unita' possono essere danneggiate (con possibili conseguenze sui residui) per effetto del processo di miscelazione o di suddivisione del campione globale, o se si tratta di grosse unita' che non si prestano a miscelazione per ottenere una distribuzione piu' uniforme dei residui, le unita' devono essere ripartite in modo casuale, al momento del prelievo dei campioni elementari, tra piu' campioni di laboratorio identici, da suddividere ciascuno in aliquote. In questo caso, il risultato da prendere in considerazione e' la media dei risultati validi ottenuti dalle aliquote analizzate. Tabella 3 Carne o pollame: descrizione dei campioni elementari ed entita' minima delle aliquote ==================================================================== Classificazione Esempi Composizione dei Entita' del prodotto (1) campioni elementari minima ciascuna aliquota ==================================================================== Prodotti alimentari primari di origine animale -------------------------------------------------------------------- 1. Carni di mammiferi
Nota: per il controllo dei rispetto degli LMR di antiparassitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati conformemente alla parte 2 sotto riportata. -------------------------------------------------------------------- 1.1. Mammiferi di grandi Bovini, Diaframma intero o 0,5 kg, dimensioni, ovini, parte di esso,com- carcassa o mezzena suini pletato, se neces- generalmente 10 kg sario dal muscolo o piu' cervicale -------------------------------------------------------------------- 1.2. Mammiferi di pic- Conigli Carcassa intera o 0,5 kg, cole dimensioni, quarti posteriori spellato e carcassa intera disossato -------------------------------------------------------------------- 1.3. Pezzi di carni Quarti, Unita' intere o 0,5 kg, di mammiferi alla cotolet- porzioni di unita' disossato rinfusa, freschi/ te, bis- piu' grandi refrigerati/ tecche, congelati, spalle imballati o meno -------------------------------------------------------------------- 1.4. Pezzi di carne di Quarti, Sezione trasversale 0,5 kg, mammiferi, cotolet- congelata prelevata disossato congelati alla te da un reci-piente alla rinfusa oppure singoli pezzi di carne, interi o in porzioni -------------------------------------------------------------------- 2. Grassi di mammiferi, compreso il grasso della carcassa Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. possono essere utilizzati per accertare la conformita' del grasso o dell'interno prodotto ai rispettivi LMR. -------------------------------------------------------------------- 2.1. Mammiferi di Bovini, Grasso dei rognoni, 0,5 kg grandi dimensioni ovini, grasso addominale alla macellazione, suini o sottocutaneo pre- carcassa o mezzena levato da un unico generalmente 10 kg animale o piu' -------------------------------------------------------------------- 2.2. Mammiferi di Grasso addominale o 0,5 kg piccole dimensioni sottocutaneo preleva- alla macellazione, to da uno o piu' carcassa o mezzena, animali inferiore a 10 kg -------------------------------------------------------------------- 2.3. Pezzi di carni di Zampe, Grasso visibile, 0,5 kg mammiferi cotolet- prelevato da una te, bis- o piu' unita', tecche oppure una o piu' unita' 2 kg intere, se il grasso non puo' essere rifilato. -------------------------------------------------------------------- 2.4. Tessuti di mam- Unita' prelevate me- 0,5 kg miferi alla diante campionatore rinfusa da almeno 3 punti -------------------------------------------------------------------- 3. Frattaglie di mammiferi -------------------------------------------------------------------- 3.1. Fegato di mam- Fegato(i) intero(i) 0,4 kg miferi, fresco o parti di fegato refrigerato, congelato -------------------------------------------------------------------- 3.2. Rognone di mam- Uno o entrambi i 0,2 kg miferi, fresco, rognoni, prelevati refrigerato, da uno o due animali congelato -------------------------------------------------------------------- 3.3. Cuore di mam- Cuore(i) intero(i) 0,4 kg miferi, fresco, o, se troppo grande, refrigerato, porzione di ventrico- congelato lo congelato -------------------------------------------------------------------- 3.4. Altre frattaglie Unita' intera o parte 0,5 kg di mammiferi, di essa, prelevata fresche, refrige- da uno o piu' animali, rate, congelate oppure sezione, tra- sale prelevata dal prodotto congelato alla rinfusa -------------------------------------------------------------------- 4. Carni di pollame Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di antiparassitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati conformemente alla parte 5 sotto riportata. -------------------------------------------------------------------- 4.1. Carcasse di grandi Tacchini, Cosce, zampe e 0,5 Kg volatili > 2 kg oche galli, altre carni brune spellato e capponi, disossato anatre -------------------------------------------------------------------- 4.2. Carcasse di vola- Galline, Cosce, zampe e altre 0,5 kg tili medi 500g-2kg faraone, carni brune da almeno spellato e pollastri 3 volatili disossato -------------------------------------------------------------------- 4.3. Carcasse di pic- Quaglie, Carcasse di almeno 6 0,2 kg coli volatili piccioni volatili di tessuto <500 g muscolare -------------------------------------------------------------------- 4.4. Pezzi di volatili Zampe, Unita' imballate o 0,5 kg freschi, refrigera- quarti, pezzi singoli spellato e ti, congelati, petti e disossato condizionati per la ali vendita all'ingros- so o al dettaglio -------------------------------------------------------------------- 5. Grasso di volatili, compreso il grasso della carcassa Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai punti 5.1. e 5.2. possono essere utilizzati per accertare la conformita' del grasso o dell'interno prodotto ai rispettivi LMR. -------------------------------------------------------------------- 5.1. Volatili alla Polli, Unita' di grasso 0,5 kg macellazione, tacchini addominale prelevato carcasse intere da almeno 3 volatili o parti di carcassa -------------------------------------------------------------------- 5.2. Pezzi di carni Zampe, Grasso visibile, pre- 0,5 Kg di volatili petto levato da una o piu' unita', oppure una o piu' unita' 2 kg intere o porzioni di unita' interne, se il grasso non puo' essere rifilato -------------------------------------------------------------------- 5.3. Tessuto adiposo Unita' prelevate me- 0,5 kg di volatili diante campionatore alla rinfusa da almeno 3 punti -------------------------------------------------------------------- 6 Frattaglie di pollame -------------------------------------------------------------------- 6.1. Frattaglie commestibili Unita' prelevate da 0,2 kg di volatili, eccetto almeno 6 volatili, o il fegato sezione trasversale di grasso d'oca e altri un recipiente prodotti pregiati -------------------------------------------------------------------- 6.2. Fegato grasso d'oca Unita' da 1 volatile 0,05 kg e altri prodotti o recipiente pregiati -------------------------------------------------------------------- Prodotti alimentari trasformati di origine animale -------------------------------------------------------------------- 7. Prodotti alimentari secondari di origine animale, prodotti essiccati Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi animali trasformati, compresi i grassi fusi o estratti Prodotti alimentari fabbricati con un solo Ingrediente, di origine animale, con o senza un mezzo di confezionamanto o ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie, condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo, cotti o non cotti. Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di origine animale: un prodotto alimentare con piu' ingredienti di origine sia animale che vegetale sara' qui incluso se l'ingrediente o gli ingredienti di origine animale predominano. -------------------------------------------------------------------- 7.1. Prodotti a base Prosciutti, Unita' imballate, op- 0,5 kg o di carni di insaccati, pure una sezione 2 kg se mammiferi o di carne bovi- trasversale rappresen- il tenore pollame, macinati na macinata tativa di un recipien- di grasso cotti, inscatolati pasticcio te, oppure unita' (com- e' <5% essiccati, fusi o di pollo preso l'eventuale sugo) altrimenti tra- prelevate mediante sformati, com- campionatore presi i prodot- ti con piu' in- gredienti -------------------------------------------------------------------- (1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche -------------------------------------------------------------------- Tabella 4 Prodotti vegetali: descrizione dei campioni elementari ed entita' minima delle aliquote ==================================================================== Classificazione Esempi Composizione dei Entita' del prodotto (1) campioni elementari minima ciascuna da prelevare aliquota ==================================================================== Prodotti alimentari primari di origine vegetale -------------------------------------------------------------------- Tutti i frutti freschi
1. Tutti gli ortaggi freschi, comprese le patate e le barbabietole da zucchero, ma escluse le erbe aromatiche -------------------------------------------------------------------- 1.1. Prodotti freschi Bacche, Unita' intere o im- 1 kg di piccole dimen- piselli, ballaggi, oppure uni- sioni generalmen- olive ta' prelevate median- te <25 g l'unita' te campionatore -------------------------------------------------------------------- 1.2. Prodotti freschi Mele, Unita' intere 1 kg di medie dimen- arance (almeno 10 sioni generalmen- unita') te 25-250 g l'unita' -------------------------------------------------------------------- 1.3. Prodotti freschi Cavoli, Unita' intere 2 kg di grandi dimen- cetrioli (almeno 5 sioni generalmen- uva (grap- unita') te >250 g l'unita' poli) -------------------------------------------------------------------- 2. Legumi da granella Fagioli, Unita' intere 2 kg essiccati (almeno 5 piselli unita') essiccati -------------------------------------------------------------------- Cereali Riso, 1 kg frumento -------------------------------------------------------------------- Frutti a guscio Eccetto no- 1 kg ci di cocco ------------------------------------------- Noci di cocco 5 unita' -------------------------------------------------------------------- Semi oleosi Arachidi 0,5 kg -------------------------------------------------------------------- Semi per bevande Chicchi di 0,5 kg e dolciumi caffe' -------------------------------------------------------------------- 3. Erbe fresche Prezzemolo Unita' intere 0,5 kg fresco --------- Altre, 0,2 kg fresche -------------------------------------------------------------------- (per le erbe aromatiche essiccate, cfr. parte 4 della presente tabella) -------------------------------------------------------------------- Spezie Essiccate Unita' intere 0,1 kg o unita' prele- vate mediante campionatore -------------------------------------------------------------------- Prodotti alimentari trasformati di origine vegetale -------------------------------------------------------------------- 4. Prodotti alimentari secondari di origine vegetale, frutta secca, ortaggi, erbe aromatiche, luppolo, prodotti dell'industria molitoria. Prodotti derivati di origine vegetale, te', infusi di erbe, oli vegetali, succhi e prodotti vari, ad esempio olive trasformate e melasse d'agrumi. Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di origine vegetale, con o senza un mezzo di confezionamento o ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie, condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo, cotti o non cotti. Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di origine vegetale, compresi i prodotti con ingredienti di origine animale in cui predominano gli ingredienti di origine vegetale, prodotti della panificazione. -------------------------------------------------------------------- 4.1. Prodotti ad alto Imballaggi o unita' 0,1 kg(2) valore unitario prelevate mediante (2) Un'ali- campionatore quota piu' piccola puo' esse- re prele- vata da un prodotto di valore eccezio- nalmente elevato, annotando i motivi di tale decisione nel regi- stro di campiona- mento. -------------------------------------------------------------------- 4.2. Prodotti solidi Luppolo, Unita' imballate o 0,2 kg leggeri te', in unita' prelevate fuso di mediante campionatore erbe -------------------------------------------------------------------- 4.3. Altri prodotti Pane, Imballaggi o altre 0,5 kg solidi farina, unita' intere oppure frutta unita' prelevate secca mediante campionatore -------------------------------------------------------------------- 4.4. Prodotti liquidi Oli vege- Unita' imballate o 0,5 l o tali, suc unita' prelevate 0,5 kg chi mediante campionatore -------------------------------------------------------------------- (1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegati I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche. (2) Un'aliquota piu' piccola puo' essere prelevata da un prodotto di Tabella 5 Uova e prodotti lattiero-caseari: descrizione dei campioni elementari ed entita' minima delle aliquote ==================================================================== Classificazione Esempi Composizione dei Entita' del prodotto (1) campioni elementari minima ciascuna da prelevare aliquota ==================================================================== Prodotti alimentari primari di origine animale -------------------------------------------------------------------- 1. Uova di pollame -------------------------------------------------------------------- 1.1. Uova, eccetto uova Uova intere 12 uova di quaglia intere di e simili gallina, 6 uova in- tere di oca o di anatra -------------------------------------------------------------------- 1.2. Uova di quaglia Uova intere 24 uova e simili intere -------------------------------------------------------------------- 2. Latte Unita' intere o 0,5 l unita' prelevate mediante campionatore -------------------------------------------------------------------- Prodotti alimentari trasformati di origine animale -------------------------------------------------------------------- 3. Prodotti alimentari secondari di origine animale, prodotti lattiero-caseari secondari quali latte scremato, latte evaporato e latte in polvere. Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi del latte, prodotti derivati del latte quali burro, olio butirrico, crema, crema in polvere, caseina, ecc. Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di origine animale (compresi i prodotti con ingredienti di origine vegetale in cui predominano gli ingredienti di origine animale) quali prodotti caseari trasformati, preparazioni a base di formaggi, yogurt aromatizzati, latte condensato dolcificato. -------------------------------------------------------------------- 3.1. Latte liquido, Unita' imballate o 0,5 l latte in polvere, unita' prelevate (liquido) latte evaporato, mediante campionatore o crema evaporata, 0,5 kg gelati a base di (solido) prodotti lattiero- caseari, creme, yogurt -------------------------------------------------------------------- i) Il latte evaporato e la crema evaporata sfusi devono essere accuratamente miscelati prima del campionamento, staccando la materia aderente al fondo e alle pareti del recipiente e agitando il tutto. Prelevare 2-3 litri e agitare nuovamente prima di prelevare il campione di laboratorio ii) Il latte in polvere sfuso dev'essere campionato in modo asettico, introducendo una sonda asciutta nella massa della polvere ad una velocita' di penetrazione costante
La crema sfusa deve essere accuratamente mescolata con una spatola prima del campionamento, evitando tuttavia di farla schiumare , di sbatterla o di montarla. -------------------------------------------------------------------- 3.2 Burro e olio Burro, Unita' intere o 0,2 kg butirrico burro di parti di imbal- siero di laggi, oppure latte, unita' prelevate 0,2 l creme da mediante spalmare campionatore a basso tenore di grasso bu- tirrico, burro emul- sionato e disidratato, grasso di latte disi- dratato -------------------------------------------------------------------- 3.3. Formaggi, compresi formaggi trasformati -------------------------------------------------------------------- 0,3 kg o piu' unita' Unita' intere o 0,5 kg <0,3 kg l'unita' unita' prelevate ------------- mediante campionatore 0,3 kg -------------------------------------------------------------------- Nota: I formaggi a base circolare devono essere campionati praticando due tagli a raggio a partire dal centro. I formaggi a base rettangolare devono essere campionati praticando due tagli paralleli ai lati. -------------------------------------------------------------------- 3.4. Ovoprodotti liquidi, Unita' prelevate 0,5 kg congelati o asetticamente liofilizzati mediante campionatore -------------------------------------------------------------------- (1) Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modificazioni.
4.4. Preparazione del campione di laboratorio
Se il campione globale e' di entita' maggiore del necessario per un campione di laboratorio, occorre dividerlo in modo da ottenere una quantita' rappresentativa. Si puo' in questo caso utilizzare uno strumento di campionamento, la suddivisione in quarti o un altro procedimento di riduzione a dimensioni appropriate, ma le unita' di prodotti vegetali freschi e le uova intere non possono essere ne' tagliate ne' divise. Ove richiesto, ulteriori campioni di laboratorio devono essere prelevati in questa fase oppure possono essere preparati utilizzando la procedura alternativa sopra descritta. La dimensione minima richiesta per i campioni di laboratorio e' quella che consente il prelievo delle quattro (o cinque) aliquote la cui entita' minima e' indicata nelle tabelle 3, 4 e 5.
4.5. Verbale di prelevamento
Tale documento deve accompagnare ciascuna delle aliquote ricavate dal campione di laboratorio. Il funzionamento incaricato del campionamento e' tenuto a registrare in esso: la natura e l'origine della partita, il fornitore e il trasportatore della stessa; la data e il luogo del campionamento nonche' ogni altra informazione prevista dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Occorre registrare anche qualsiasi eventuale variazione rispetto al metodo raccomandato di campionamento. Una copia deve essere conservata dal funzionario addetto al campionamento, mentre un'altra copia deve essere consegnata al proprietario della partita o al suo rappresentante. Se il verbale di prelevamento e' redatto in forma computerizzata, e' necessario distribuirlo agli stessi destinatari e conservarne una copia verificabile.
4.6. Imballaggio e spedizione delle aliquote
La aliquote devono essere riposte in recipienti puliti e chimicamente inerti che offrano una protezione sicura da qualsiasi contaminazione, danneggiamento o perdita. Ciascun recipiente deve essere sigillato, solidamente etichettato ed essere accompagnato dal verbale di prelevamento. In caso di utilizzazione di un codice a barre si raccomanda di fornire anche le informazioni alfanumeriche. I campioni devono essere inviati al laboratorio il piu' rapidamente possibile. Occorre evitare il deterioramento dei campioni durante il trasporto, ad esempio i campioni di prodotti freschi devono essere tenuti al fresco e i campioni congelati devono restare congelati. I campioni di carne e di pollame devono essere congelati prima della spedizione, a meno che non vengano trasportati al laboratorio prima che possano deteriorarsi.
4.7. Preparazione all'aliquota
Ad ogni campione da analizzare deve essere attribuito un codice identificativo che deve figurare sul verbale di prelevamento insieme alla data di ricevimento e all'entita' del campione. La porzione del prodotto da analizzare (Classificazione dei prodotti alimentari: allegato I del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche) (Parte dei prodotti cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti: allegato I, parte A del D.M. 19 maggio 2000 e successive modifiche) deve essere prelevata il prima possibile. Se si deve calcolare il tenore di residuo anche per le parti che non sono sottoposte ad analisi (Per esempio, i noccioli della frutta non sono analizzati ma il tenore di residui e' calcolato presupponendo che essi siano inclusi pur senza contenere residui (cfr. nota in calce n. 2), occorre registrare il peso delle parti separate.
4.8. Preparazione e conservazione della porzione da analizzare
L'aliquota deve essere frazionata, se necessario, ed e' mescolata, macinata, tritata minutamente, ecc... in modo da permettere il prelievo di porzioni rappresentative da analizzare, con un errore di campionamento minimo. La dimensione della porzione da analizzare deve essere stabilita in funzione del metodo di analisi e dell'efficacia della mescolatura. I metodi di frazionamento e di mescolatura devono essere registrati e non devono influire sui residui presenti nel campione da analizzare. Ove necessario il campione analitico deve essere trattato in condizioni speciali, per esempio a temperatura inferiore a zero, per ridurre al minimo gli effetti negativi del trattamento sui residui. Se tale trattamento puo' avere un'incidenza sui residui e non sono disponibili altre procedure alternative, la porzione da analizzare puo' essere costituita da unita' intere o da segmenti prelevate da unita' intere. Se la porzione analitica e' quindi composta da un certo numero di unita' o di segmenti e' probabile che non sia rappresentativa del campione analitico e in questo caso deve essere analizzato un numero sufficiente di altre porzioni in modo da indicare l'incertezza del valore medio. Se le porzioni devono essere conservate prima di essere analizzate, le modalita' e la durata della conservazione devono essere tali da non incidere sul tenore di residui presenti. Se necessario, devono essere prelevate porzioni supplementari da analizzare per ripetere e confermare le analisi.
4.9. Rappresentazioni schematiche
Una rappresentazione schematica delle procedure di campionamento sopra descritte figura nel documento citato nella nota in calce n. 8 della pagina 6.
CRITERI DI CONFORMITA'
I risultati delle analisi devono essere ottenuti dall'aliquota ricevuta in uno stato idoneo alle analisi. I risultati devono essere corroborati da dati sul controllo di qualita' accettabili (Procedure di controllo della qualita' per le analisi e i residui di antiparassitari. Documento SANCO/3103/2000, le modifiche si trovano sul sito internet della Commissione). Se risulta che un residuo supera un LMR, la sua identita' deve essere confermata e al concentrazione verificata analizzando una o piu' porzioni supplementari prelevate dall'aliquota originale. La quantita' massima di residui si applica al campione globale. La partita e' conforme ad un dato LMR se questo non risulta superato in base ai risultati dell'analisi. Se i risultati ottenuti dal campione globale mostrano un superamento della LMR, la decisione secondo cui la partita non e' conforme deve tener conto:
i) dei risultati ottenuti dalle aliquote ricavate da uno o piu' campioni di laboratorio, se necessario, e
ii) della precisione ed accuratezza dell'analisi, indicata dai relativi dati di controllo di qualita'. |
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