Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 agosto 2003
Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;
Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference
rates.html
Considerato che tale tasso e' stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° agosto 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. A partire dal 1° agosto 2003, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari a 3,95%.
Roma, 26 agosto 2003
Il Ministro: Marzano
 
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