Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 16 settembre 2003, n. 46
Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2003. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1.

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
comunitarie e internazionali - Div.
PAGRVI - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
All'O.N.T. Italia
Alla Coldiretti - Dip.Econ.co
Alla Conf.ne italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative
federagroalimentare
All'Anca Lega Coop
Alla O. I. Interbright
Alla O. I. Interorientali
All'Associazione interprofessionale
tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia srl
All'Agrisian
All'Ufficio Tecnico - Sede
e, per conoscenza:
Comando Carabinieri - Politiche
agricole

In applicazione della normativa citata in oggetto, il Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attivita' nel settore tabacchicolo.
Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attivita' nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'associazione stessa, entro il 1° novembre dell'anno di ciascun raccolto.
Le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (allegato 1), con l'obbligo di indicare il C.F. e gli estremi delle modalita' di pagamento, sottoscritte e presentate, pena esclusione dal programma, corredate di copia non autenticata del documento di identita', entro e non oltre il 1° novembre 2003, secondo le modalita' appresso descritte:
a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma;
a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.
Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. procedera', in applicazione della relativa regolamentazione comunitaria, all'istruttoria delle stesse, alla comunicazione, in modalita' telematica entro il 15 novembre 2003, alle associazioni dell'elenco delle domande valide e delle anomalie, nonche' alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle domande valide in modo che altri produttori possano proporre l'acquisto della quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.
Al proposito, si precisa che l'acquisto delle quote da altri produttori puo' riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalita' del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.
Nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potra' essere esercitato secondo il seguente ordine:
1. dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;
2. dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;
3. dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:
1. Se il coltivatore cedente non e' associato, il modello di impegno acquisto quota e' redatto e sottoscritto dalle parti e non e' necessario alcun visto da parte di nessuna associazione.
2. Se il coltivatore cedente e' associato, occorre distinguere i seguenti casi:
se il cessionario appartiene alla stessa associazione e' sufficiente il visto della propria associazione;
se il cessionario non appartiene alla stessa associazione e' necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che:
a) il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilita', informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, piu' in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;
b) entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, presentando la controproposta di acquisto avente almeno medesime condizioni, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o piu' soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello di impegno acquisto quota.
Si precisa che:
la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non puo' essere rifiutata dal cedente;
decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;
accertata, tramite la sottoscrizione del modello di impegno acquisto quota, la volonta' consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento e' demandata alle autorita' giudiziarie competenti;
e' indispensabile che le parti sottoscrivano il modello di impegno acquisto quota dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia e' demandata alle autorita' giudiziarie competenti.
E' necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di formulare tali proposte di acquisto entro il 15 dicembre 2003, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresi', in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalita' sopra descritte.
Si fa presente che l'appartenenza ad un'associazione fa riferimento all'ultimo albo soci riconosciuto nella campagna 2003.
Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (allegato 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvedera' ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel Sistema informativo tabacco e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identita' delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
La relativa quota sara' trasferita con decorrenza dal raccolto 2004.
Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:
I produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 2001, 2002 e 2003 come previsto dal par. 3 dell'art. 34 del regolamento citato in premessa.
I produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2001, 2002 e 2003.
Non saranno infine riscattate le quote dei produttori ammessi che non derivano da consegne del periodo di riferimento bensi' da riserva nazionale 2001 e/o da distribuzione di residui, oltre che le quote detenute a titolo provvisorio.
Decorso il termine del 31 dicembre 2003, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.
I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2003 hanno diritto, durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione.
I suddetti produttori possono beneficiare del Fondo comunitario per il tabacco per azioni destinate alla riconversione secondo le modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 2182/2002 e purche' la quota definitivamente riscattata consista in una quantita' pari almeno a 500 kg.
Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.
Roma, 16 settembre 2003
Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 57 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 58 della G.U. <----
 
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