Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 luglio 2003 |
Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376". |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
VISTA la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989; VISTA la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"; VISTO il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive" VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376". VISTO l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2003; VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 recante "Integrazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376" che ha sostituito la sezione V - Pratiche e metodi vietati dell'Allegato II al decreto 15 ottobre 2002; VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 2 aprile 2003; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono approvate le seguenti modifiche al decreto 15 ottobre 2002 recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376": nell'allegato I "Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato vietato per doping" la sezione Criteri e' cosi' integrata: "9. Per i soggetti in eta' pediatrica che svolgono attivita' sportiva e' vietato l'impiego di farmaci, per i quali non e' prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico"; nell'allegato II, la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, la Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, la Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialita' medicinali, la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialita' medicinali vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2003 Il Ministro della salute SIRCHIA Il Ministro per i beni e le Attività culturali URBANI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 282 |
| ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 61 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 62 a pag. 129 del S.O. <---- |
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