Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 settembre 2003 |
Sostituzione del liquidatore ordinario della «Societa' cooperativa Villaverde» a r.l., in Torino. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorita' governativa la facolta' di sostituire i liquidatori in caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative; Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 15 maggio 2002 e il verbale di accertamento del 4 marzo 2003 a carico della «Societa' cooperativa Villaverde» a r.l., in liquidazione dal 16 novembre 1994, dai quali risulta un irregolare svolgimento nella procedura di liquidazione; Considerato che la Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, ha espresso parere di massima favorevole alla sostituzione dei liquidatori, che non abbiano portato a termine il mandato a cinque anni dalla nomina; Rilevato che la suddetta cooperativa rientra nelle fattispecie previste nel citato parere; Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. del 16 giugno 2003, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile; Considerato che la raccomandata al liquidatore e' stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «non richiesta entro il tempo di giacenza prescritto», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra e' da intendersi per eseguita; Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni; Decreta la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Societa' cooperativa Villaverde» a r.l., con sede legale in Torino - corso Re Umberto n. 142, della sig.ra Manca Caterina, nominata con assemblea straordinaria del 16 novembre 1994, e la sua sostituzione con il dott. Calcia Lorenzo, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino - corso Matteotti n. 0. Avverso il presente decreto e' ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 1° settembre 2003 Il direttore provinciale: Pirone |
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