Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 settembre 2003
Misura del contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale - Esercizio 2002.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' di regolamentazione
del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare:
l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciscun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;
l'art. 10, che, nell'istituire il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto Fondo;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 marzo 2001, n. 56;
Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303;
Viste, altresi', le proprie deliberazioni 1° agosto 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2001, n. 199, e 18 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2002, n. 185, con le quali e' stata fissata la misura del contributo di cui trattasi rispettivamente per l'anno 2000 e 2001;
Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale e' chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;
Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha definito, a partire dal 1° gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2002, n. 304;
Vista la documentazione relativa all'esercizio 2002 presentata dalla societa' per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa societa' in allegato alla nota prot. n. 2511/Pres del 27 giugno 2003;
Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della societa' Poste italiane e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2002, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a Euro 313.907.000 e per compensazioni pari a Euro 428.660.000, e' risultato pari a Euro 431.448.000;
Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuabile per l'anno 2002 pari a Euro 4.659.314,59;
Ritenuto che debba procedersi a fissare, per l'anno 2002, la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalita' e anche di equita', non tralasciando di considerare i costi di una gestione efficiente del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;
Considerato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2001;
Delibera:
Art. 1.
1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2002, e' fissata nel tre per cento degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.
 
Art. 2.
1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 31 ottobre 2003.
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003
Il Ministro: Gasparri
 
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