Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 settembre 2003
Restituzione della rendita idroelettrica per il periodo 2002-2003.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto in data 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto in data 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, recante modifiche al decreto di cui sopra;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, a norma del quale dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici alla data del 19 febbraio 1997, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge, il quale dispone che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, con uno o piu' decreti, le partite economiche relative alla compensazione della predetta maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici delle imprese produttrici-distributrici per il rimborso delle partite relative al periodo successivo al 1° gennaio 2002, in favore delle imprese che hanno provveduto al versamento dei relativi importi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
Ritenuto, pertanto, che occorre impartire le disposizioni necessarie sia ai fini del predetto rimborso sia ai fini della copertura del relativo fabbisogno, in conformita' a quanto prescritto dal citato art. 2, secondo comma, del citato decreto-legge;
Vista la nota n. 2290 del 5 agosto 2003 con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso gli importi comunicati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativi ai versamenti effettuati da ciascuna impresa elettrica interessata dalla compensazione sopra citata, a partire dal 1° gennaio 2002;
Vista la delibera n. 96/03 adottata nella riunione del 2 settembre 2003 concernente il rilascio del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83, con la quale, tra l'altro, si fa presente la necessita' di apportare modifiche agli importi sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al rimborso in favore delle imprese indicate nell'elenco allegato o dei loro aventi causa, degli importi da esse versati alla stessa Cassa, a partire dal 1° gennaio 2002, per la compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 gennaio 2000, per un ammontare complessivo di Euro 508.463.965,83.
Ai fini di cui al comma 1, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, effettua il rimborso delle partite economiche relative all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto sopra richiamato, previa comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas dell'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare la disponibilita' della provvista economica.
3. La Cassa di cui al comma 1 provvede a dare comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2003
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato A

===================================================================== Impresa |Importi (in Euro) =====================================================================
Acea S.p.a. .... | 1.249.335,97
Acea Electrabel produzione .... | 268.651,11
A.E. Bolzano S.p.a. .... | 9.638.624,58
Edipower S.p.a. .... | 9.850.662,32
Endesa Italia S.r.l. .... | 21.078.601,11
Enel Produzione S.p.a. .... | 315.095.633,41
Eurogen S.p.a. .... | 31.379.010,99
Enel Green Power S.p.a. .... | 60.313.373,64
Interpower S.p.a. .... | 2.877.432,87
AEM Trading S.r.l. .... | 33.556.680,53
A.C.S.M. Primiero S.p.a. .... | 349.590,52
Trentino Servizi S.p.a. .... | 521.599,11
Tirreno Power S.p.a. .... | 241.783,87
AEM Torino S.p.a. .... | 19.170.517,86
AGSM Verona S.p.a. .... | 2.872.467,94 Totale ... | 508.463.965,83
 
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