Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2003 |
Costituzione di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che istituisce, tra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguardante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» redatto a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale n. 307/2002 dell'8 luglio 2002 istitutivo del Comitato di esperti di alta qualificazione, ricostituito con decreto ministeriale n. 95/2003; Visto il decreto ministeriale n. 43701 del 24 novembre 2000 che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca per il sistema agricolo e le modalita' per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte di ricerca; Sentito il parere del Comitato di esperti di alta qualificazione, di cui al verbale 2 del 7 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003 e considerata l'opportunita' di rivedere i contenuti del decreto n. 43701/2000 sopraccitato in relazione alle modifiche che hanno riguardato gli organi preposti alla valutazione (istituzione del Comitato ricerca con decreto ministeriale n. 307/2002 e sua ricostituzione con decreto ministeriale n. 95/2003), alle quali si aggiunge l'esperienza maturata in oltre due anni di applicazione del decreto; Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere alla costituzione di un albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo, da istituire in base a criteri e procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei; Decreta: Art. 1. Finalita' dell'Albo degli esperti L'Albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca. |
| Art. 2. Aree tematiche dell'Albo Per le finalita' di cui all'art. 1, e' indetta una selezione pubblica per esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo, per la formazione di un albo, da attivare presso questo Ministero, articolato nelle seguenti aree tematiche: 1. biotecnologie avanzate (vegetali, animali, dei microrganismi); 2. produzioni vegetali; 3. produzioni animali; 4. trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 5. agricoltura sostenibile e problematiche ambientali e territoriali connesse al settore agro-forestale; 6. meccanica, ingegneria ed idraulica agraria; 7. economia, politica e sociologia agraria; 8. tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT) applicate al sistema agricolo; 9. studio e gestione delle risorse forestali. |
| Art. 3. Requisiti per l'ammissibilita' Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari di ruolo; dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni; ricercatori di ruolo; altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2. |
| Art. 4. Criteri di selezione La selezione degli esperti e' effettuata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Comitato ricerca, sulla base di una valutazione atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonche' la qualificata esperienza di valutazione e gestione della ricerca e sperimentazione, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2. |
| Art. 5. Presentazione delle domande 1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per l'inserimento nell'albo degli esperti indicando non piu' di tre aree tematiche, di cui all'art. 2, tra loro affini. Le domande devono pervenire entro sessanta giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, compilando l'apposito modello allegato (allegato 1), disponibile sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.it, alla voce «albo esperti ricerca». 2. Le domande, una per ciascuna area tematica per cui si chiede l'inserimento, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - Ufficio IV, ricerca e sperimentazione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. 3. Le domande devono essere corredate di curriculum, predisposto secondo l'allegato modello (allegato 1), e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui al precedente art. 3, sia della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono lavoro subordinato, deve essere allegata, ove prevista, l'autorizzazione dell'ente d'appartenenza, in base al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le domande, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Comitato ricerca. 5. La selezione deve concludersi nei sessanta giorni successivi al termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande di cui al precedente comma 1. 6. Al termine della selezione, con specifico decreto, si procede all'inserimento degli idonei nell'albo degli esperti di cui al precedente art. 2. Il risultato della selezione e' tempestivamente comunicato ai partecipanti a cura del Ministero che, in caso di diniego dell'inserimento, fara' conoscere, a richiesta, la relativa motivazione. |
| Art. 6. Aggiornamento dell'albo Con specifico provvedimento il Ministero provvede all'aggiornamento periodico dell'albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'art. 2 del presente decreto, in funzione delle necessita'. |
| Art. 7. Compiti degli esperti 1. Gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nei progetti per i quali sono chiamati alla valutazione, compilando un modello che verra' all'uopo fornito dal Ministero. 2. Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, sono tenuti a svolgere la valutazione ex-ante dei progetti da finanziare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica in itinere ed ex-post di quelli in atto. I criteri di massima per la valutazione sono quelli gia' indicati nel citato decreto ministeriale 43701 del 24 novembre 2000, come modificato con decreto ministeriale, che potranno essere integrati da altri elementi specifici che questa amministrazione riterra' utili e/o necessari. 3. Altri aspetti attinenti i compiti degli esperti e la gestione dell'Albo sono definiti successivamente all'attivazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero. |
| Art. 8. Oneri per la valutazione dei progetti Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano, nella misura massima dell'uno per cento del finanziamento complessivo ai sensi del decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002 convertito nella legge 268 del 22 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002), su ciascun progetto di ricerca finanziato dal Ministero. |
| Art. 9. Inserimento nell'Albo dei componenti del comitato ricerca I componenti del Comitato ricerca sono inseriti d'ufficio nell'albo, a loro richiesta in non piu' di tre aree tematiche da essi indicate.
Roma, 21 luglio 2003 Il direttore generale: Serino |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 41 a pag. 45 della G.U. <---- |
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