IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari
Visto il regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento (C.E.) n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola C I b; Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003; Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Assessorato all'agricoltura e alla montagna, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E del regolamento C.E. n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento C.E. n. 1622/2000; Considerato che il parere espresso dalla Commissione C.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido dalla Commissione C.E. in quanto il reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna 2003/2004 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2003 Il direttore generale: Petroli |