Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 settembre 2003
Autorizzazione all'acidificazione delle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento (C.E.) n. 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola C I b;
Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;
Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Assessorato all'agricoltura e alla montagna, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verra' prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E del regolamento C.E. n. 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento C.E. n. 1622/2000;
Considerato che il parere espresso dalla Commissione C.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto valido dalla Commissione C.E. in quanto il reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna 2003/2004 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2003
Il direttore generale: Petroli
 
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