Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Poste Italiane S.p.a. - Attivita' di bancoposta. Provvedimento della Banca d'Italia in data 26 agosto 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera CICR del 4 marzo 2003. |
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In data 25 luglio u.s. la Banca d'Italia, in attuazione della delibera del CICR del 4 marzo 2003, ha emanato le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, disciplinata dal Titolo VI (articoli 115-128 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB). Si tratta, in particolare, del 9° aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) del 25 luglio u.s., per quanto riguarda le disposizioni destinate alle banche, e del provvedimento del Governatore, in pari data, per le norme indirizzate agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 102 del TUB e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) previsti dall'art. 114-bis del medesimo TUB. L'art. 13, comma 2, della suddetta delibera CICR ha stabilito che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia si applicano anche ad altri soggetti - tra i quali anche Poste Italiane S.p.a., per le sole attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 - sulla base di una valutazione di compatibilita' effettuata dalle rispettive autorita' di controllo. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per tutti gli intermediari il 1° ottobre p.v. Cio' premesso - in linea con quanto disposto dalla Banca d'Italia - si comunica che alle attivita' di bancoposta si applicheranno, a partire dalla suddetta data, le Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Titolo X, capitolo 1), che si allegano. Al riguardo, nel far presente che tutti gli adempimenti previsti dalle citate istruzioni per le banche andranno riferiti anche a bancoposta, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle previsioni concernenti: gli strumenti di pubblicita', ridefiniti dalla regolamentazione al fine di elevare la qualita' delle informazioni rese e di renderne piu' facilmente comprensibili i contenuti (Sezione II, parr. 2, 3, 7 e 8), con particolare riguardo alle operazioni di raccolta; l'offerta «fuori sede», che rileva in relazione all'attivita' di bancoposta di distribuzione di prodotti di altri intermediari, in particolare di banche; al riguardo, si precisa che per tale attivita' non trova applicazione a Poste l'obbligo di consegna al cliente dell'«avviso» e del «foglio informativo» (Sezione II, par. 4); la non applicazione delle norme in discorso con riferimento ai servizi di investimento e al servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 4, del TUF medesimo (Sezione I, par. 1.1). Il Governatore: Fazio |
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