IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, che ha disposto i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, prot. n. DPC/377/2003/C.D. del 18 settembre 2003, con la quale si segnala che i comuni nei quali sono state riscontrate le piu' gravi situazioni di danneggiamento sono quelli di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta; Considerato che, per i soggetti residenti nei predetti comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta, le cui abitazioni ed immobili sedi di attivita' produttive, siano stati, a seguito dei citati eventi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ovvero abbiano subito danni superiori al venti per cento del valore dei beni, attestati mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, sussiste l'impossibilita' di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere, relativamente ai predetti soggetti, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 29 agosto 2003, avevano la residenza nei comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Tarvisio, Chiusaforte e Resiutta, situati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attivita' produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei beni mobili ed immobili di loro proprieta', attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano indicate sinteticamente le voci del danno, sono sospesi, dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, svolgevano nei comuni di cui allo stesso comma 1, attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale o parziale, e avevano negli stessi: a) la sede legale; b) la sede legale e quella operativa; c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nei predetti comuni. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attivita' svolte nei comuni indicati nello stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al venti per cento dei beni strumentali, dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci del danno. 4. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenuta alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate. 5. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il 17 gennaio 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2003 Il Ministro: Tremonti |