Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
COMUNICATO |
Entrata in vigore degli emendamenti agli allegati 3, 5 e 6 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975 |
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Si riportano qui di seguito in lingua inglese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli emendamenti agli allegati 3, 5 e 6 della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975, resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1982, n. 706, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277, supplemento ordinario del 7 ottobre 1982. I sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, ai sensi dell'art. 60 (1) della Convenzione, il 12 maggio 2002. |
| Allegato
----> Vedere Allegato in lingua da pag. 63 a pag. 78 della G.U. <---- |
| Allegato Annesso 3
PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TIR, 1975 (Fase II del processo di revisione TIR) adottate dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000
Articolo 1, paragrafo (a) Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR". Cancellare le virgolette fra cui si trovano le parole "procedura TIR" (Inglese e Francese solo).
Articolo 1, paragrafi da (b) ad (e) I paragrafi esistenti da (b) ad (e) assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi da (f) a (j).
; Articolo 1, nuovi paragrafi da (b) ad (e) Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi: "(b) l'espressione "operazione TIR" indica la parte di un trasporto TIR che si svolge in una Parte contraente da un ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) ad un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio); (c) l'espressione "inizio di un'operazione TIR" indica che il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente, e che il Carnet TIR e' stato accettato dall'ufficio doganale; (d) l'espressione "termine di un'operazione TIR" indica che il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente; (e) l'espressione "scarico di un'operazione TIR" indica il riconoscimento da parte delle autorita' doganali che l'operazione TIR e' stata terminata correttamente in una Parte contraente. Cio' viene stabilito dalle autorita' doganali sulla base di un confronto dei dati o delle informazioni disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);"
Articolo 1, paragrafi da (f) a (j) I paragrafi da (f) a (j) gia' esistenti assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi da (k) a (n). Modificare i seguenti nuovi paragrafi da (k) a (m) con il seguente testo: "(k) l'espressione "ufficio doganale di partenza" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale inizia il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte: (l) l'espressione "ufficio doganale di destinazione" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale termina il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte; (m) l'espressione "ufficio, doganale di passaggio" indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un container entra o lascia detta Parte contraente durante un trasporto TIR;"
Articolo 1, paragrafi (k) e (l) I paragrafi (k) e (l) esistenti assumono una nuova numerazione e diventano paragrafi (p) e (q).
; Articolo 1, nuovo paragrafo (o) Aggiungere il seguente nuovo paragrafo: "(o) il termine "titolare" di un Carnet TIR indica la persona nei confronti della quale e' stato emesso un Carnet TIR secondo le relative disposizioni della Convenzione, e per cui conto e' stata presentata una dichiarazione doganale sotto forma di Carnet TIR indicante l'intenzione di vincolare la merce al regime TIR presso l'ufficio doganale di partenza. Detta persona e' responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell'autotreno o del container, nonche' del carico e del Carnet TIR corrispondente, presso l'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di passaggio e l'ufficio doganale di destinazione. Essa e' inoltre responsabile dell'osservanza di tutte le altre disposizioni della Convenzione applicabili;"
Articolo 2 Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis Aggiungere il seguente nuovo paragrafo: "2 bis. Una organizzazione internazionale, come definita al paragrafo 2, e' autorizzata dal Comitato Amministrativo ad assumere la responsabilita' per l'efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale, a condizione che essa accetti questa responsabilita'."
Articolo 8, paragrafo 4 Sostituire due volte nella seconda frase le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR"
Articolo 8, paragrafo 4 Sostituire, nella seconda frase, l'espressione "quando le merci sono importate" con "quando le merci entrano in questi Paesi".
Articolo 10, paragrafo 1 Sostituire il testo del paragrafo con il seguente: "1. Lo scarico di un'operazione TIR deve avvenire immediatamente."
Articolo 10, paragrafo 2 Modificare il paragrafo 2 con il seguente testo: "2. Se le autorita' doganali di un Paese hanno scaricato un'operazione TIR, esse non possono piu' esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'Articolo 8, paragrafi 1 e 2, a meno che l'attestazione di termine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o l'operazione non sia stata effettivamente terminata."
Articolo 11, paragrafo 1 Modificare l'inizio della prima frase con il seguente testo: "1. Se un'operazione TIR non e' stata scaricata, le autorita' competenti ...". Cancellare, alla fine della prima frase, l'espressione "o e' stato scaricato con riserve". Sostituire, nella seconda frase, l'espressione "lo scarico" con "l'attestazione di termine dell'operazione TIR".
Articolo 11, paragrafo 2 Modificare la prima frase con il seguente testo: "2. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'Articolo 8, paragrafi 1 e 2, deve essere inviata all'associazione garante al piu' presto dopo tre mesi, al piu' tardi due anni, a contare dal giorno in cui l'associazione e' stata informata che l'operazione TIR non e' stata scaricata o che l'attestazione di termine dell'operazione TIR e' stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente."
Articolo 16 Nella prima frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Articolo 17, paragrafo 2 Modificare il paragrafo 2 con il seguente testo: "2. Il Carnet TIR e' valido solo per un viaggio. Esso deve contenere almeno il numero di volet staccabili necessario per lo svolgimento del trasporto TIR in questione."
Articolo 18 Nella prima frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Articolo 26, paragrafo 1 Nella prima e seconda frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Articolo 26, paragrafo 3 Sostituire le parole "procedura TIR" con "trasporto TIR".
Articolo 28 Sostituire il testo esistente con il seguente: "1. il termine dell'operazione TIR deve essere immediatamente certificata dalle autorita' doganali. Il termine di un'operazione TIR puo' essere certificato senza riserve o con riserve: la certificazione con riserve deve basarsi su fatti legati all'operazione TIR stessa, che devono essere chiaramente indicati nel Carnet TIR. 2. Nei casi in cui le merci sono assoggettate ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, tutte le irregolarita' che possono essere commesse in tale altro regime doganale o sistema di controllo doganale non sono attribuite al titolare del Carnet TIR in quanto tale o ad altra persona che agisce per suo conto."
Articolo 29, paragrafo 1 Sostituire le parole "Articolo 1, lettera (k)" con "Articolo 1, lettera (p)".
Articolo 40 Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR"
Articolo 42 Sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Annesso 1 alla Convenzione Modello di Carnet TIR, versione 1 e versione 2 Sostituire, nella casella 6 della copertina, le parole "Paese di partenza" con "Paese/paesi di partenza"). Sostituire, nella casella 5 di tutti i volet, le parole "Paese di partenza" con "Paese/paesi di partenza". Sostituire, nella casella 24 del volet n°. 2, le parole "attestazione di scarico" con "attestazione di termine dell'operazione TIR". Modificare, nella casella 26 del volet n°. 2, le parole "numero di colli scaricati" in "numero di colli per i quali e' attestato il termine dell'operazione TIR". Modificare, al punto 3 della souche n°. 2, le parole "colli o articoli ... scaricati (come specificati nel manifesto" in "numero di colli per i quali e' attestato il termine dell'operazione TIR (come specificati nel manifesto)". Sostituire, al punto n°. 2 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR, le parole "operazioni TIR" con "trasporti TIR". Sostituire, al punto n°. 3 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR, le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Annesso 6. Note esplicative 0.1 (b), 0.1 (e) e 0.1 (e) (i) Le Note esplicative 0.1 (b), 0.1 (e) e 0.1 (e) (i) gia' esistenti assumono una nuova numerazione e diventano rispettivamente Note esplicative 0.1 (f), 0.1 (j) e 0.1 (j)(i).
Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.1 (f) Sostituire le parole "Articolo 1, sottoparagrafo (b)" con "Articolo 1, sottoparagrafo (f)".
Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.1 (j)(i) Sostituire le parole "Articolo 1, sottoparagrafo (e) (i)" con "Articolo 1, sottoparagrafo (j) (i)".
Annesso 6, Nota esplicativa 0.2-2 Nella seconda frase, sostituire le parole "operazione TIR" con "trasporto TIR".
Annesso 6, Nota esplicativa 0.6.2 bis Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis, con il seguente testo: "0.6.2 bis. I rapporti fra un'organizzazione internazionale e le sue associazioni-membro sono definiti per meno di accordi scritti sul funzionamento del sistema internazionale di garanzia."
Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.8.7 Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 8, paragrafo 7, con il seguente testo: "0.8.7 Le misure che le autorita' competenti devono adottare per esigere il pagamento dalla persona o dalle persone direttamente responsabili comprendono almeno la notifica del mancato scarico dell'operazione TIR e/o la trasmissione della richiesta di pagamento al titolare del Carnet TIR."
Annesso 6, Nota esplicativa 0.10 Sostituire le parole "attestazione di scarico del Carnet TIR." con "attestazione di termine dell'operazione TIR."
Annesso 6, Note esplicative 0.11-1 e 0.11-2 Le Note esplicative 0.11-1 e 0.11-2 gia' esistenti assumono una nuova numerazione e diventano rispettivamente Note esplicative 0.11-2 e 0.11-3.
Annesso 6, nuova Nota esplicativa 0.11-1 Aggiungere una nuova Nota esplicativa all'Articolo 11, paragrafo 1, con il seguente testo: "0.11-1 Le autorita' doganali notificano al piu' presto il mancato scarico di un'operazione TIR, oltre che all'associazione garante, anche al titolare del Carnet TIR. Tali notifiche possono avvenire contemporaneamente.
Annesso 6, Nota esplicativa 0.21-1 Sostituire l'espressione "diverse da" con "in aggiunta a".
Annesso 6, Nota esplicativa 0.28 Cancellare il paragrafo 1 della Nota esplicativa 0.28. Cancellare la terza frase del paragrafo 2 della Nota esplicativa 0.28 ed il numero del paragrafo. Cancellare il terzo paragrafo (non numerato) della Nota esplicativa 0.28.
Annesso 5
COMMENTI ALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO ELABORATE NELLA FASE II DEL PROCESSO DI REVISIONE TIR Adottate dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000
Commento all'Articolo 11 (informazioni per le associazioni garanti) (Manuale TIR 1999, pag. 37) Modificare il commento all'Articolo 8 esistente, che diventa commento all'articolo 11, paragrafo 1, con il seguente testo: "Notifica alle associazioni garanti Le Amministrazioni doganali devono notificare, appena possibile, alle associazioni garanti nazionali i casi rientranti nell'Articolo 11, paragrafo 1, ossia quelli in cui un'operazione TIR non e' stata scaricata."
Commento all'Articolo 11 Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 11, con il seguente testo: "Notifica al titolare del Carnet TIR L'obbligo di notifica al titolare del Carnet TIR indicata nelle Note esplicative 0.8.7 e 0.11-1 puo' essere adempiuto mediante lettera raccomandata."
Commento all'Articolo 18 (Vari uffici doganali di partenza) (Manuale TIR 1999, pag. 48) Modificare il commento esistente con il seguente testo: "Vari uffici doganali di partenza e/o destinazione Un trasporto TIR puo' coinvolgere piu' di un ufficio doganale di partenza e/o destinazione in uno o piu' Paesi, posto che il numero totale degli uffici doganali di partenza e destinazione non sia superiore a quattro. In osservanza al punto n°. 6 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR (Annesso 1 alla Convenzione, Modello di Carnet TIR: versione 1 e versione 2, pagina 3 della copertina) sono necessari due volet aggiuntivi per ciascun ulteriore ufficio doganale di partenza o destinazione. Nel caso siano interessati diversi uffici doganali di partenza/destinazione, i volet del Carnet TIR dovranno essere compilati in modo che le merci caricate/scaricate successivamente presso uffici diversi siano aggiunte/cancellate nel manifesto delle merci (caselle 9, 10 e 11). Gli uffici di partenza/destinazione dovranno vistare le merci caricate/scaricate successivamente alla voce 16."
Commento alla Nota esplicativa 0.18-2 Aggiungere un nuovo commento alla Nota esplicativa 0.18-2 con il seguente testo: "Scarico delle merci Il termine "scarico" riportato, in particolare, nella Nota esplicativa 0.18-2, non implica necessariamente la rimozione fisica delle merci dal veicolo o dal container, ad esempio nei casi in cui un'operazione di trasporto prosegue con lo stesso veicolo o container successivamente al termine di una spedizione TIR. Tuttavia, se una spedizione TIR e' stata conclusa per una parte del carico delle merci e prosegue per il carico rimanente, la prima sara' fisicamente rimossa dal compartimento di carico o dal container sigillati o, in caso di merci pesanti o ingombranti, sara' separata dalle restanti merci pesanti o ingombranti per le quali prosegue il trasporto TIR."
Commento all'Articolo 21 Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 21 con il seguente testo: "Termine di un'operazione TIR presso l'ufficio doganale di uscita (di passaggio) e presso l'ufficio doganale di destinazione Termine di passaggio Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ufficio doganale di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR. Termine parziale Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ufficio doganale di destinazione, insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR; successivamente parte della merce e' stata scaricata. Termine finale Il veicolo stradale, l'autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l'ultimo ufficio doganale di destinazione, insieme al carico o alla sua parte rimanente in caso di precedente termine parziale, ed al corrispondente Carnet TIR."
Commento all'Articolo 28 Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 28 con il seguente testo: "Regimi applicabili dopo il termine di un'operazione TIR L'Articolo 28 prevede che il termine di un'operazione TIR sia immediatamente certificato dalle autorita' doganali. Il termine sara' condizionato al vincolo delle merci ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, fra cui lo sdoganamento per l'immissione in consumo, il trasferimento frontaliero in un Paese terzo, in una zona franca o in un deposito sito in un luogo approvato dalle autorita' doganali, in attesa della dichiarazione di vincolo ad altro regime doganale."
Commento all'articolo 28 (Restituzione dei Carnet TIR) (Manuale TIR 1999, pagina 53) Modificare il commento esistente con il seguente testo: "Possibilita' di utilizzare due Carnet TIR per un singolo trasporto TIR Talvolta, il numero dei volet nel Carnet TIR non e' sufficiente per completare l'intero trasporto TIR. In questi casi, la prima parte del trasporto TIR deve essere terminata secondo quanto previsto dagli Articoli 27 e 28 della Convenzione ed un nuovo Carnet deve essere approvato dallo stesso ufficio doganale che ha certificato il termine dell'operazione TIR precedente, ed essere utilizzato per la parte restante del trasporto TIR. Entrambi i Carnet TIR devono riportarne una precisa menzione."
Commento all'Articolo 28 (Scarico dei Carnet TIR) (Manuale TIR 1999, pagina 40) Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo: "Termine di un'operazione TIR 1. Nei casi in cui un'operazione TIR e' stata certificata come terminata senza riserve, l'amministrazione doganale che ha dichiarato che l'attestazione di termine e' stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente dovra' specificare, nella sua notifica di mancato scarico e/o nella richiesta di pagamento, le motivazioni che l'hanno portata a dichiarare il termine abusivo o fraudolento. 2. Le autorita' doganali non devono certificare il termine delle operazioni TIR soggette a riserve sistematiche non specificate, senza motivazione, esclusivamente al fine di evitare le condizioni poste dall'Articolo 10, paragrafo 1, e dall'Articolo 11, paragrafo 1."
Commento all'Articolo 28 (Indicazione delle riserve) (Manuale TIR 1999, pagina 40) Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo: "Indicazione delle riserve Le autorita' doganali devono rendere molto chiare tutte le riserve sul termine di un'operazione TIR ed indicarne anche l'esistenza compilando la casella 27 del volet n°. 2 del Carnet TIR ed inserendo una "R" alla voce n°. 5 della souche n°. 2 del Carnet, nonche', ove opportuno, completando il verbale certificato del Carnet TIR."
Commento all'Articolo 28 (Mezzi di prova alternativi per lo scarico dei Carnet TIR) (Manuale TIR 1999, pagina 40) Modificare il commento esistente all'Articolo 10, che diventa un commento all'Articolo 28 con il seguente testo: "Mezzi di prova alternativi per il termine di un'operazione TIR. Al fine di individuare mezzi di prova alternativi del corretto termine di un'operazione TIR, alle autorita' doganali si raccomanda di utilizzare, in via eccezionale, ad esempio le seguenti informazioni, posto che siano soddisfacenti: - le attestazioni o conferme ufficiali del termine di un'operazione TIR inclusa nello stesso trasporto TIR rilasciate da un'altra Parte contraente a fronte della rispettiva operazione TIR, o le conferme di vincolo delle merci in questione ad un altro regime doganale o sistema di controllo doganale, ad esempio sdoganamento per l'immissione in consumo; - la souche n. 1 o 2 del Carnet TIR, debitamente vistata, presentata da una Parte contraente, o una sua copia fornita dall'organizzazione internazionale indicata nell'Articolo 6 della Convenzione, che deve confermare che si tratta di una copia esatta dell'originale."
Commento all'Annesso 1 Aggiungere, un nuovo commento all'Annesso 1, avente il seguente testo: "Modello di Carnet TIR e Carnet TIR effettivamente stampati e distribuiti Al fine di impedire la falsificazione dei Carnet TIR e di facilitarne la distribuzione e registrazione, i Carnet TIR effettivamente stampati e distribuiti possono contenere dettagli e caratteristiche aggiuntive non presenti nel modello di Carnet TIR riprodotto nell'Annesso 1, quali il numero identificativo e di pagina, codici a barre ed altre caratteristiche di sicurezza speciali. Questi elementi aggiuntivi devono essere approvati dal Comitato Amministrativo TIR."
Commento all'Annesso 1 (Metodo di inserimento dei documenti supplementari) (Manuale TIR 1999, pagina 72) Modificare l'inizio del commento con il seguente testo: "Qualora, nel rispetto dei punti n°. 10 (c) o n°. 11 delle Norme relative all'impiego del Carnet TIR..."
Commento all'Annesso 1 (Descrizione delle merci sul manifesto delle merci) (Manuale TIR 1999, pagina 72) Modificare l'intestazione del commento con il seguente testo: "Descrizione delle merci nel manifesto delle merci (caselle 9-11 del volet)"
Commento all'Annesso 1 (Scarico dei Carnet TIR) (Manuale TIR 1999, pagina 73) Modificare: il commento esistente con il seguente testo: "Termine di un'operazione TIR. Per la certificazione del termine di un'operazione TIR sono necessari e sufficienti solo un timbro doganale ed una firma nelle caselle 24-28 del volet n. 2. Autorita' diverse da quelle doganali non sono autorizzate a timbrare e firmare i volet, le souche, e la copertina. La compilazione della souche del volet n. 2 da parte delle autorita' competenti, incluso un timbro doganale, la data e la firma, indica al titolare del Carnet TIR ed all'associazione garante che il termine dell'operazione TIR e' stato certificato, con o senza riserve."
Commento all'Annesso 1 (Visti doganali sulla souche) Manuale TIR 1999, pagina 34) Modificare la seconda frase con il seguente testo: "Tali casi, sebbene non consentiti, non inficiano la validita' dell'operazione TIR, a condizione che il Carnet TIR sia accettato dal successivo ufficio doganale di entrata (di passaggio)."
Commento all'Annesso 1 (Forme alternative di prova del termine di un'operazione TIR) (Manuale TIR 1999, pagina 74) Modificare il commento esistente con il seguente testo: "Mezzi alternativi di prova del termine di un'operazione TIR. Al fine di stabilire mezzi alternativi di prova del Corretto termine di un'operazione TIR, alle autorita' doganali si raccomanda di usare, in via eccezionale, ad esempio le seguenti informazioni, a condizione che siano soddisfacenti: - le attestazioni o conferme ufficiali del termine di un'operazione TIR, inclusa nello stesso trasporto TIR, rilasciate da un'altra Parte contraente a fronte della rispettiva operazione TIR, o le conferme di vincolo delle merci in questione ad un altro regime doganale o sistema di controllo doganale, es. sdoganamento per l'immissione in consumo; - la souche n. 1 o 2 del Carnet TIR, debitamente vistata, presentata da una Parte contraente, o una sua copia fornita dall'organizzazione internazionale indicata nell'Articolo 6 della Convenzione, che deve confermare che si tratta di una copia esatta dell'originale."
Commento all'Annesso 1 (Indicazione delle riserve) (Manuale TIR 1999, pagina 74) Modificare il commento esistente con il seguente testo: Le autorita' doganali devono rendere molto chiare tutte le riserve sul termine di un'operazione TIR ed indicarne anche l'esistenza compilando la casella 27 del volet n°. 2 del Carnet TIR ed inserendo una "R" alla voce n°. 5 della souche n°. 2 del Carnet, nonche', ove opportuno, completando il verbale certificato del Carnet TIR."
Annesso 6
ALTRI COMMENTI Adottati dal Comitato Amministrativo TIR il 20 ottobre 2000
Commento all'Articolo 3 (Manuale TIR 1999, pagina 32) Sostituire il commento esistente all'Articolo 3 con quello seguente: "Veicoli stradali considerati merci pesanti o ingombranti Nel caso di veicoli stradali o veicoli speciali, considerati merci pesanti o ingombranti, che trasportano altre merci pesanti o ingombranti in modo che sia il veicolo che le merci soddisfano le condizioni sancite nel Capitolo III (c) della Convenzione, e' necessario un solo Carnet TIR. La copertina e tutti i volet del Carnet TIR devono riportare l'annotazione prevista dall'Articolo 32 della Convenzione. Se tali veicoli trasportano merci ordinarie nel compartimento di carico o in container, il veicolo o i container devono essere preventivamente autorizzati in base ai requisiti stabiliti nel Capitolo III (a) ed essere sigillati. Per questi trasporti, inoltre, deve essere utilizzato un Carnet aggiuntivo. A tal fine, ciascuno dei Carnet utilizzati deve riportare le opportune annotazioni. Le disposizioni dell'Articolo 3 (a) (iii) della Convenzione si applicano nel caso di veicoli stradali o speciali esportati dal Paese in cui e' sito l'ufficio doganale di partenza ed importati in un altro Paese in cui e' sito l'ufficio doganale di destinazione. In questo caso non sono applicabili le disposizioni dell'Articolo 15 della Convenzione in materia di importazione temporanea di veicoli stradali. Pertanto, non sono necessari documenti doganali relativi all'importazione temporanea di tali veicoli."
Commento all'Articolo 29 Aggiungere lo stesso commento all'Articolo 29.
Commento all'Articolo 28 Aggiungere un nuovo commento all'Articolo 28 con il seguente testo: "Procedure perfezionate per l'uso dei Carnet TIR da parte dei trasportatori In alcune Parti contraenti il trasportatore non ha contatti diretti con i funzionari competenti presso l'ufficio doganale di destinazione prima che il destinatario o i suoi agenti assolvano alle formalita' necessarie per lo sdoganamento delle merci per l'immissione in consumo o per il vincolo ad un altro regime doganale a successivamente all'operazione di transito TIR. Per consentire al trasportatore od al suo autista di verificare che la procedura TIR e' stata correttamente terminata dai competenti funzionari doganali, il trasportatore o il suo autista possono, se lo desiderano, trattenere il Carnet TIR e consegnare al destinatario od al suo agente solo una copia del volet giallo n. 1/n. 2 (non per uso doganale), insieme ad eventuali altri documenti richiesti. Successivamente allo sdoganamento delle merci per l'immissione in consumo o il trasferimento ad un altro regime doganale, il trasportatore o il suo autista devono presentarsi personalmente ai funzionari doganali competenti per ottenere la certificazione del Carnet TIR." |
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