Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» ed approvazine del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», gia' riconosciuto come vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente» tipologia «Ormeasco> con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;
Vista la nota della direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla possibilita' di utilizzo della menzione tradizionale «Sciac-tra»;
Viste le osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 16 ottobre 2002 con le quali viene evidenziato che l'utilizzo della menzione «Sciac-tra» e' riservata alla tipologia «Ormeasco» fin dal 1988 e pertanto appare legittimo l'utilizzo di tale menzione nella riconoscenda denominazione di origine controllata;
Viste le note della direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore alla Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura - con le quali e' stata proposta la modifica dell'allegato 3, parte B, del regolamento CE 753/2002;
Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura, in data 5 agosto 2003;
Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 5, comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;
Visto il parere favorevole, relativo alla riformulazione dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione di cui sopra, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003;
Visto la nota prot. n. 58193/1659 del 9 aprile 2003 della Regione Liguria con la quale e' stata proposta la modificazione dell'art. 4, punto 4.6 relativo alle rese di uva ad ettaro per quanto attiene alla tipologia «Ormeasco» superiore;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione ai pareri ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» gia' riconosciuto come vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente» tipologia «Ormeasco» con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata del «Riviera Ligure di Ponente», accompagnata dalla specificazione «Ormeasco» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata dei vini «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», proveniente da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della tipologia «Ormeasco», della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della Regione Liguria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», accompagnata dalla specificazione «Ormeasco», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».
 
Art. 4.
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», accompagnato dalla specificazione «Ormeasco», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, che alla data sopra citata trovansi gia' confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a litri 5, e' concesso un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»

Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, sciac-tra', rosso superiore, passito e passito liquoroso.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini rossi e «sciac-tra» a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Ormeasco o Dolcetto aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ormeasco o Dolcetto percentualmente non inferiore al 95%. Per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente, comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia di Imperia.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» ricade nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente - Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono essere ubicati in terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di che trattasi.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
4.2. Densita' dell'impianto - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.
4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto - I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare e' raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4. Sistemi di potatura - La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto.
4.5. Irrigazione, forzatura - E' vietata ogni forma di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale - La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | ton/ettaro | minimo % vol ===================================================================== Pornassio od Ormeasco | | di Pornassio |9,0 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Superiore |8,1 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Sciac-tra' |9,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Passito |9,0 |16,5 --------------------------------------------------------------------- Passito liquoroso |9,0 |18,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Per le tipologie «Passito» e «Passito liquoroso» il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui sopra deve intendersi dopo la fase di appassimento.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Zona di vinificazione - Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, puo' consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.
5.2. Zona di imbottigliamento - L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.
5.3. Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto - Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», e le relative tipologie «Superiore», «Sciac-tra», «Passito», «Passito liquoroso», purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
5.4. Arricchimenti e colmature - E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.
5.5. Elaborazioni - Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicuri una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.
La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.
Le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», devono essere ottenute utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.
5.6. Resa uva/vino e vino/ettaro - La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia |Resa uva/vino|Prod. mass. Vino/ha ===================================================================== Pornassio - Ormeasco di Pornassio |70% |63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio | | superiore |70% |63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio Ormeasco di Pornassio | | Sciac-tra' |70% |63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio-Ormeasco di Pornassio | | Passito |50% |45/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio | | Passito liquoroso |50% |45/hl

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
5.7. Invecchiamento - I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito liquoroso» la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» e «Passito» e' previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio»:
colore: rosso rubino vivo;
odore: persistente, vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Sciac-tra':
colore: rosato, corallo;
odore: vinoso, di profumo delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Superiore:
colore: rosso rubino vivo;
odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: secco, persistente con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Passito:
colore: rosso rubino piu' o meno carico tendente al granato;
odore: intenso, persistente;
sapore: dolce, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol, di cui 15,00% vol. effettivi.
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23 g/l;
«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Passito liquoroso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso;
odore: intenso, molto persistente;
sapore: dolce sapido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui 16,00% vol. effettivi;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione delle origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Qualificazioni - Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Menzioni facoltative - Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Localita' - E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali provengono le uve, soltanto in conformita' alla vigente normativa in materia.
Caratteri e posizione in etichetta - Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Tipo merceologico - L'indicazione della categoria merceologica, quale «Liquoroso», «Passito», «Superiore» e' obbligatoria.
Annata - L'indicazione dell'annata di produzione e' obbligatoria per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con le menzioni «Superiore», «Passito», «Passito liquoroso».
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali - I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
Tappatura e recipienti - Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.
Per gli altri vini e' obbligatorio il tappo di sughero o altri materiali consentiti dalla legge.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
 
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