Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192
Testo del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268, recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali
1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ((ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,)) sono autorizzati:
a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni. di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero delle politiche agricole e forestali; (( c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarieta' nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) (( 2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali e per le avversita' atmosferiche)) eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi fmanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000 euro per impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'Istituto di credito che ha erogato il finanziamento; e' concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate a ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1992.
4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversita' atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola. (( 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarieta' ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))
Art. 1-bis
Fondo per il risparmio idrico ed energetico (( 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalita' il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.
2. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonche' i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:
a) gli stanziamenti assegnati ad unita' previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) le disponibilita' finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.))


Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 72 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi
Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a
rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un
piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo
0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle
concessioni, i decreti interministeriali di natura non
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza provvede con proprio decreto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
concessione di incentivi per attivita' produttive disposti
con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di
assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al
presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.»
- Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 93 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«Art. 93 (Fondi speciali e tabelle). - 8. Al fine di
ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni
che comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le gestioni fuori
bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie
dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le
altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e successive modificazioni, sono ricondotte al
bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le
relative disponibilita' per essere riassegnate alle
pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
presente comma, e' allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge
27 ottobre 1966, n. 910, recante «Provvedimenti per lo
sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970»:
«Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). - Il fondo di cui al capo III della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
«Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di
macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge potra' essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.».



Riferimenti normativi:
- La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca «Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a
contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite
le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli
istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare
per le attivita' di progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale»:
«Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli
interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti
nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non
inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle
agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili
all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti
dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che
non siano stati oggetto di precedenti benefici. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea.
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle
aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al
comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende
apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto
dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
15 per cento. In alternativa al contributo in conto
capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale
fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa
stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al
tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato
l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le
modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico,
primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate
delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno
in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
per il ripristino delle strutture aziendali e per la
ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c)
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d-bis) concessione a favore delle associazioni
riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle
cooperative frutticole, singole o consorziate, del
contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante
«Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»:
«Art. 6 (Agevolazioni alle attivita' di ricerca). - 1.
In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria
spettanti al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le
funzioni relative:
a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei
contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai
centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti
dalle intese di programma con l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
c) al potenziamento della rete consortile di ricerca
(ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie
universitarie meridionali;
d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici
e tecnologici;
e) agli altri progetti compresi nell'azione organica
n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la
formazione.».



 
Art. 2.
Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina
nella regione Campania
1. Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina
abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a
disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali
stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilita' per il
proseguimento dei cicli produttivi, nonche' i prodotti
ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al
limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante
colorazione per impedirne la reimmissione in commercio,
depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati
dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad
opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e'
autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
((L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle
Autorita' regionali.))

2. In favore delle imprese agricole di allevamento ((di
bovini, bufalini ed ovini dal 1° gennaio al 31 dicembre
2003))
situate nella regione Campania, sottoposte a
sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici
di diossine oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8
milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in
azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione
dell'autorita' sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di
mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali
non utilizzabili e destinati alla distruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai
sensi del comma 1 ((o, in alternativa, indennizzi per gli
animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i
medesimi criteri.))

(( 2-bis. L'effettivita' delle operazioni di cui al comma
2 e' attestata dalle Autorita' regionali.))

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di
cui al comma 2 e' disposta la proroga di sei mesi
deitermini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei
contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Per il potenziamento immediato dell'attivita' di
indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in
funzione dell'emergenza diossina; nonche' per l'avvio dei
primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni inquinati, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di
euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari
a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attivita'
specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia
medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da
trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base
delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta
dalla regione Campania entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e alla quale
partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle politiche agricole e forestali e della
salute.
(( 5. All'onere derivante dal presente articolo,
complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno
2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni
di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3
e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze.))

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2-bis
Operazioni di credito agrario (( 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.
3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.
4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.
5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare gia' versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.
6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sara' corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.))


Riferimenti normativi
- Si trascrive il testo dell'art. 128 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario).
- l (Omissis) - 2. Per le operazioni di finanziamento in
essere della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della
legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni,
per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il
tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di
ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio
1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 5
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle
agroalimentari danneggiate da avversita' atmosferiche
dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e legge 14 febbraio 1992, n.
185, e' prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle
rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni
debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e
sono sospese per il medesimo periodo le procedure di
riscossione delle rate gia' scadute e non pagate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di
interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate gia' assistite dal concorso pubblico nel
pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche
nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere
finanziario e' coperto dalle economie accertate nella
rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste,
senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento
delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3
scadute e non pagate, gia' assistite dal concorso pubblico
nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie
derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri
ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle
operazioni di consolidamento e' variabile in relazione alle
disponibilita' finanziarie.
6. Entro il 31 marzo 2003 il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con
proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo.».
- Si trascrive il testo degli articoli 43 e 45 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 43 (Nozione). - 1. Il credito agrario ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e
zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a
esse connesse o collaterali.
3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche'
le altre attivita' individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito
peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo,
rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono,
nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale
agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
di legge alla cambiale ordinaria.».
«Art. 45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di
garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi
del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso
dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del
Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con
decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il Fondo e' operante la sezione speciale
prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla
sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo e' altresi' operante una sezione di
garanzia per il credito peschereccio, avente personalita'
giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del
tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi
2 e 3.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie»:
«Art. 17 (Imposta sostitutiva). - Gli enti che
effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16
sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse
sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei
decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18
del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei
decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418,
della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953,
n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742,
nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n.
646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni
autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n.
108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi
speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e
18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende
anche le imposte di bollo e di registro, le imposte
ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti
istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per
lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle
norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo
quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli
atti giudiziari e le cambiali.».



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio»:
«Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un Comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali,
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle camere di
commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della camera di commercio o da un
membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1° gennaio 1998,
l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del
tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo
e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune o del con-sorzio di comuni
alla sezione regionale dell'albo territorialmente
competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali
il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'albo.
12. Alla segreteria dell'albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, reca «Modificazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento
per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da
praticare nelle operazioni di credito agrario.».
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una Conferenza di servizi.
2. La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la Conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della Conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la Conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).»



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
 
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