Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 settembre 2003
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Siena, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Considerato che, con sentenza n. 6210/02, in data 8 maggio-8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla «Las Vegas S.r.l.» (plico 285 - provincia di Siena), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente con la seguente motivazione: «e' di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a cio' che e' stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto e' ammissibile, e quindi va valutato per la qualita' e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non e' ammissibile perche' difforme dalla lettera H del punto 13 ed, allora, non e' possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione quantitativa del progetto, come avvenuto nel caso di specie, perche' in tal senso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensi' la semplice esclusione dalla gara. Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuiti per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del Bingo. Cio' induce il collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo»;
Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 6210/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla societa' «Las Vegas S.r.l.», ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta societa' (plico 285) il punteggio complessivo pari a 43 punti;
Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6210/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Siena in base alle suddette risultanze istruttorie;
Decreta:
Art. 1.
1. La graduatoria, per la provincia di Siena, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

regione: Toscana - provincia: Siena

Pos. |Plico |Mittente |Ubicazione |Punti 1 |285 | Las Vegas S.r.l. |Chianciano Terme |43 2 |462 | RTI Coop Tempo libero Bingo |Chianciano Terme |43 3 |348 | Bingo Boing S.r.l. |Monteriggioni |36 4 |721 | Athison |Chiusi |29

2. La societa' «Las Vegas S.r.l.» (plico 285) dovra' ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla societa' tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilita' connesse all'intempestiva rinuncia della societa' stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la societa' in parola dovra' approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazionecon facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.
3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001.
4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Bingo Boing S.r.l. (plico 348).
5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 18 settembre 2003
Il direttore generale: Tino
 
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