Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 giugno 2003 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 28 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002) concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2002; Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2003 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20520 del 7 febbraio 2003; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 351,19 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 644,11 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. |
| Art. 2. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003. |
| Art. 3. 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 19 giugno 2003 Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 310 |
| Allegati
----> Vedere Allegati da pag. 13 a pag. 14 <---- |
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