Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Chianti Classico», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti e direzione e amministrazione a San Casciano in Val di Pesa, via Scopeti n. 155 - Sant'Andrea in Percussina. L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico» D.O.P. riguarda le modalita' di oleificazione, relativamente al controllo delle temperature di estrazione, la valutazione organolettica dell'olio, secondo la legislazione comunitaria vigente, ed il livello di tocoferoli totali. Considerato che il medesimo Consorzio di tutela della D.O.P. «Chianti Classico» assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, non determina alterazioni al prodotto ne' svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di adeguare la disciplina alla nuova normativa comunitaria intervenuta con il Regolamento (CE) n. 796/2002, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti. Considerato, altresi', che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate. Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico», documento trasmesso alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, e' il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 gennaio 2001 - serie generale n. 13, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Chianti Classico» L'art. 8 e' cosi' modificato: «L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 28 0C. Le temperature effettivamente rilevate nei vari punti dell'impianto non possono superare di oltre 2 °C la temperatura suddetta.». All'art. 10, nella valutazione chimica, al punto «f) tocoferoli totali maggiori di» il valore «150 ppm» e' modificato nel valore «140 ppm»; nella valutazione organolettica, la scheda di assaggio con Panel - test e' cosi' modificata: a) fruttato di oliva 2-8; b) erba e/o foglia 0-6; c) amaro 1-8; d) piccante 1-8; e) pinolo mandorlo 0-5; f) frutta matura 0-2. L'ultimo capoverso dell'art. 10, e' cosi' modificato: «Per l'ammissione alla D.O.P. l'olio del Chianti Classico deve essere classificato nella categoria extravergine secondo il regolamento n. 796/2002, ovvero nella valutazione organolettica: la mediana di difetto = a zero, mediana del fruttato > di zero e, comunque, nel rispetto degli indicatori di cui sopra a), b), c), d), e), f)». |