IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Vista l'istanza del sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia conseguita presso l'«Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma» in data 6 dicembre 1990; Considerato che il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal «Dipartimento delle opere sociali - Divisione della salute pubblica - sezione sanitaria» del Cantone Ticino come attestato in data 17 agosto 1998; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003 in cui si e' espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Decreta: Al sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 11 settembre 2003 Il direttore generale: Mele |