Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 settembre 2003
Riconoscimento al sig. Montemurro Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;
Vista l'istanza del sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia conseguita presso l'«Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma» in data 6 dicembre 1990;
Considerato che il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal «Dipartimento delle opere sociali - Divisione della salute pubblica - sezione sanitaria» del Cantone Ticino come attestato in data 17 agosto 1998;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003 in cui si e' espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Decreta:
Al sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 11 settembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
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