Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2003
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare gli articoli 33 e 34 che stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla filiera agroalimentare»;
Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L160 del 26 giugno 1999;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C28 del 1° febbraio 2000 e la rettifica 2000/C 232/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C232 del 12 agosto 2000;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonche' di determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C252 del 12 settembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C45 del 17 febbraio 1996, cosi' come modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C48 del 13 febbraio 1998;
Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
c) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.
 
Art. 3.
Soggetti
1. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera:
a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile e le cooperative che svolgono attivita' di produzione agricola e zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del Trattato;
b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute al sensi della normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori. Nella societa' possono essere presenti anche grandi imprese purche' la loro presenza nel capitale sociale non superi il 10% del totale.
2. I contratti di filiera possono essere presentati da:
a) cooperative, consorzi di piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori riconosciute, operanti nel settore agricolo ed agroalimentare;
b) soggetti a carattere interprofessionale riconosciuti dalla normativa vigente, operanti nell'ambito agricolo ed agroalimentare;
c) societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori;
d) forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.
 
Art. 4.
Investimenti ammissibili e modalita'
di concessione del contributo
1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e' concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui al regime di aiuti approvato con decisione della Commissione europea.
2. In base a quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quota di contributo pubblico per gli investimenti ammissibili espressa in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) e' concessa con le seguenti modalita':
a) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di contributo in conto capitale;
b) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso d'interesse non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
c) nel caso di azioni concernenti la ricerca il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
3. La decorrenza del rimborso del finanziamento di cui al precedente comma 2, lettera b), inizia dal primo quinquennio dalla concessione, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio.
4. Qualora il progetto di contratto di filiera preveda investimenti che, per tipologia di beneficiari, di azione, e/o per settore di attivita', non corrispondano a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, ma che risultino determinanti per il buon esito del contratto di filiera, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assieme al Ministero delle attivita' produttive e alle regioni interessate, provvedera' all'istituzione di una conferenza specifica di servizi incaricata di determinare fonti e modalita' di finanziamento recati da altri regimi di aiuto, approvati dalla Commissione europea.
 
Art. 5.
Presentazione delle domande
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate all'intervento, unitamente alla presentazione del piano progettuale contenente informazioni articolate secondo le modalita' seguenti:
a) Descrizione della proposta progettuale:
presentazione del progetto: la filiera prescelta, l'oggetto e la localizzazione degli interventi, le interconnessioni tra le varie fasi del contratto di filiera, i prodotti/servizi previsti, le modalita' redistributive, le aree geografiche di riferimento di approvvigionamento e trasformazione, le aree geografiche di sbocco;
obiettivi del progetto e ricadute attese per la filiera di riferimento e per ciascun anello della filiera (occupazione diretta ed indiretta, export, diversificazione di mercato, qualita' del lavoro agricolo, qualita' della forza lavoro coinvolta);
inquadramento del progetto, nell'ambito dei documenti nazionali, regionali e comunitari di programmazione e dimostrazione coerenza;
caratteristiche di innovativita';
dichiarazione sostitutiva di ciascun beneficiario, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente, sicurezza del lavoro, assistenza e previdenza;
tabella riepilogativa degli investimenti previsti, dettagliati per anno e tipologia di copertura finanziaria;
b) descrizione dei beneficiari contenente:
composizione della filiera, ruoli e compiti dei singoli beneficiari all'interno della filiera, catena del valore all'interno della filiera;
affidabilita' economico-finanziaria dei beneficiari informazioni dettagliate sulle attivita', sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti beneficiari; in particolare dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto e i bilanci, per i soggetti tenuti alla loro redazione, relativi agli ultimi tre esercizi contabili. Nel caso di soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci, dovranno essere prodotti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
competenze tecniche, gestionali, organizzative e commerciali di ciascun beneficiario rispetto ai ruoli/compiti assegnati nella filiera;
c) analisi del mercato di riferimento contenente:
analisi del contesto competitivo e degli scenari e vincoli, compresi quelli derivanti da accordi internazionali, per i prodotti/servizi previsti dal progetto, anche attraverso la metodologia di analisi SWOT;
dettagliata analisi della domanda dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento;
dettagliata analisi dell'offerta dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento e dei competitor presenti sui mercati di riferimento;
presentazione delle strategie di filiera, finalizzate alla competizione sui mercati di riferimento, e dei piani commerciali;
d) descrizione degli investimenti e delle attivita' previste dal progetto:
descrizione del programma d'investimento, dei costi e della tempistica di realizzazione;
corografia, descrizione dei singoli interventi corredata da elaborati grafici di massima e una stima dei costi e dei tempi di attuazione per singolo intervento;
presentazione dei piani produttivi ed organizzativi di filiera ed intra-filiera;
e) prospetti economico-finanziari contenenti:
agevolazioni finanziarie richieste ed eventuale richiesta di integrazione con altri strumenti finanziari;
piano economico finanziario del progetto relativo perlomeno a cinque anni di attivita' (e comunque che preveda i tre anni successivi all'ultimo investimento attuato) con l'indicazione dei dati economici e dei parametri finanziari utilizzati per la loro predisposizione, contenente anche i tempi e le modalita' di erogazione dei mezzi propri, dei contributi e dei finanziamenti;
prospetti che evidenzino gli effetti economico-finanziari per tutti i componenti il contratto di filiera ed evidenziazione della catena del valore;
capacita' economico-finanziaria di sostenere il piano degli investimenti e lo start-up del progetto supportata da certificazione bancaria.
f) descrizione dei vincoli e dei rischi:
adempimenti necessari e cantierabilita' amministrativa dell'iniziativa;
analisi dei vincoli e rischi ricadenti sul progetto;
relazione sulla sostenibilita' ambientale derivante dal progetto;
eventuale necessita' di infrastrutture specifiche, ovvero identificazione di norme che possano ostacolare o impedire il dispiegamento dell'iniziativa, con relativa richiesta di modifiche e/o integrazioni, individuando puntualmente amministrazioni e/o enti da coinvolgere.
 
Art. 6.
Criteri di ammissibilita'
I contratti di filiera devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilita': a) Multiregionalita'.
Il carattere di multiregionalita' del contratto di filiera e' assicurato quando gli investimenti suscettibili di cofinanziamento pubblico sono distribuiti nelle diverse regioni e sono complementari tra loro ed integrati all'interno della filiera e quando l'ammontare degli «investimenti di filiera» non sia inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto.
Per investimenti di filiera si intendono gli investimenti che hanno una ricaduta sulla totalita' dei beneficiari o che vengono effettuati in forma comune da piu' beneficiari di regioni diverse.
Nel caso di investimenti su tre o piu' regioni, gli investimenti massimi per una regione non possono superare il 50% del totale. Nel caso di contratto di filiera ricadente su due regioni, gli investimenti in una delle due regioni non potranno superare il 70% del totale. b) Importo degli investimenti e relazione con la produzione agricola.
L'investimento complessivo del contratto di filiera deve essere di importo superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata ai prezzi di base) deve essere almeno di 1 a 3. Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2.
I contratti di filiera che prevedono un ammontare complessivo degli investimenti superiore a quello definito dal regime di aiuti devono essere notificati singolarmente alla Commissione europea.
 
Art. 7.
Valutazione del Piano progettuale
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro trenta giorni una Commissione di servizi che procedera' alla verifica della coerenza e conformita' del piano progettuale. La verifica deve essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del progetto.
2. La Commissione di servizi, composta da rappresentanti del Ministero e delle regioni interessate all'intervento, valutera' la coerenza e conformita' del piano progettuale sulla base dei seguenti elementi:
a) coerenza del progetto con il quadro dei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, ivi compresi i POR e PSR, con i criteri di ammissibilita' di cui all'art. 6 e con le indicazioni contenute nel documento di indirizzo all'attuazione dei contratti di filiera;
b) compatibilita' degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) rilevanza nazionale dell'intervento;
d) impatto del progetto sull'economia delle aree interessate.
3. Terminata la fase di valutazione di coerenza e di conformita' da parte della Commissione di servizi, il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati, procedera' entro novanta giorni alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, ritenuti conformi, sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza tra dimensione del/i beneficiario/i e dimensione di investimenti in termini di posizione competitiva, di capacita' gestionali, di livello di fatturato, di volume di attivita', di struttura patrimoniale;
b) realizzabilita' dell'iniziativa;
c) capacita' di redditivita' di ogni impresa beneficiaria, anche con riferimento ai trascorsi esercizi, se trattasi di una societa' esistente;
d) rapporto tra capitale/i proprio/i e investimenti totali programmati;
e) coerenza e completezza del piano progettuale, in termini di analisi del mercato, di struttura dei costi e di struttura finanziaria, anche in relazione ai principali indicatori del settore e ai risultati storici conseguiti dal proponente;
f) grado di innovazione;
g) creazione di nuova occupazione, avendo a riferimento il settore dell'iniziativa e, all'interno di ciascun settore, il relativo onere per occupato;
h) qualificazione professionale del personale impiegato, tenuto conto delle attivita' di ricerca e sviluppo e del grado di utilizzo di tecnologie avanzate connesse all'iniziativa;
i) rilevanza nazionale delle ricadute positive dell'iniziativa, in termini economico-sociali e tecnologici;
j) effetti sui singoli segmenti della filiera e sulla catena del valore della filiera derivante dal progetto;
k) valutazione delle minacce ed opportunita' riferite alla filiera ed ai prodotti agricoli;
l) valutazione dei vincoli normativi;
m) coerenza tra il progetto e le caratteristiche del mercato e il grado di competizione dei prodotti/servizi offerti anche a livello internazionale;
n) coerenza tra il progetto e le modalita' operative previste per lo start-up dell'iniziativa;
o) coerenza tra il progetto e la sua sostenibilita' economico-finanziaria in fase di start-up.
 
Art. 8.
Approvazione dei contratti di filiera
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, terminate le fasi di valutazione, in caso di esito positivo e di conseguente ammissione al finanziamento, propone al CIPE per l'approvazione il contratto di filiera, dandone preventiva comunicazione al Comitato tecnico agricolo. Dopo l'approvazione del CIPE, il Ministero provvede alla stipula dei relativi contratti. In caso di non ammissione il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica al proponente la propria determinazione motivata.
 
Art. 9.
Stipula e gestione del contratto di filiera
1. Per i contratti di filiera approvati dal CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone il relativo decreto di stipula del contratto stesso, che sara' sottoscritto tra i soggetti proponenti, i beneficiari e il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla stipula, i progetti esecutivi delle opere materiali ed i preventivi delle azioni immateriali, con allegate le necessarie certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che consentano la realizzazione delle opere nei tempi previsti dal contratto.
3. Nel contratto verranno definite le modalita' relative ai flussi finanziari, alla prestazione di garanzie a supporto delle risorse erogate, ai tempi di realizzazione delle attivita', in coerenza con il piano progettuale.
 
Art. 10.
Controllo
1. Per i contratti di filiera ammessi, il Ministero delle politiche agricole e forestali nomina una Commissione di controllo che, sulla base di apposita circolare, verifica la corretta attuazione del contratto e degli investimenti, esaminando in particolare:
a) la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con quanto previsto dal piano progettuale;
b) la coerenza delle spese effettuate nei vari periodo di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel piano progettuale, per consentire le nuove erogazioni di risorse finanziarie;
c) il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;
d) la regolarita' della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo;
e) la persistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula del contratto.
 
Art. 11.
Costi per la valutazione ed il controllo
1. I costi relativi alla valutazione ed al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale, generati dalla presenza di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, sono posti a carico del contratto di filiera e non possono essere superiori, per ogni singolo componente della commissione, ai seguenti importi e percentuali:
compenso fisso pari a 2.000,00 euro;
compenso variabile, correlato all'importo dell'investimento ammissibile, determinato come di seguito:
1% fino a 500.000,00 euro di investimento;
0,5% per la parte eccedente e fino ad 1.000.000,00 di euro di investimento;
0,2% per la parte eccedente e fino a 5.000.000,00 di euro di investimento;
0,02% oltre 5.000.000,00 di euro di investimento.
In ogni caso il compenso totale non potra' essere inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 60.000,00 euro per ciascun contratto di filiera.
2. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato come di seguito:
1.000,00 euro per domande di investimento inferiori ad 1.500.000,00 di euro;
2.000,00 euro per domande a partire da 1.500.000,00 di euro ed inferiori a 10.000.000,00 di euro;
4.000,00 euro per domande con investimenti a partire da 10.000.000,00 di euro ed inferiori a 25.000.000,00 di euro;
5.000,00 euro per domande superiori a 25.000.000,00 di euro.
 
Art. 12.
Monitoraggio
1. I soggetti che hanno stipulato i contratti di filiera sono tenuti a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione congiunta sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto. Le relazioni vengono esaminate dalla Commissione di servizi di cui all'art. 7, secondo procedure che verranno stabilite con apposita circolare.
2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio sara' comunicato ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera con indicazioni in ordine allo stato di avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.
3. Le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti saranno resi noti con circolare, da emanarsi successivamente alla comunicazione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 82
 
Allegato
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE
DEI CONTRATTI DI FILIERA 1. Premessa.
L'art. 66, comma 1, della legge n. 289/2002 prevede la promozione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.
Rispetto alla programmazione negoziata, in particolare al contratto di programma, l'art. 66 individua uno strumento di intervento strategico di valenza sovraregionale che intende perseguire l'obiettivo di favorire la piena integrazione, all'interno del sistema economico nazionale, dei sistemi agricoli ed agroalimentari delle aree sottoutilizzate. Cio' al fine di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere, di incrementare l'occupazione mediante l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative.
La filiera agro alimentare, quale insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con il contratto di filiera si impegna a raggiungere precisi obiettivi, quantificabili e misurabili.
Questi obiettivi sono raggiunti mediante un programma integrato di investimenti che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, di rilevanza nazionale, realizzabili in un ambito territoriale a scala interregionale.
Stante la rilevanza nazionale ed il carattere interregionale del programma di investimenti, si riconosce il ruolo di concertazione e di codeterminazione delle regioni sul cui territorio si realizzeranno gli investimenti stessi. In particolare l'iter procedurale deve prevedere il coinvolgimento delle regioni sia nella fase di valutazione della coerenza e della conformita' del piano progettuale con le linee programmatiche regionali, sia nella fase di monitoraggio e di valutazione dell'impatto dell'attuazione del contratto sulle aree sottoutilizzate.
Tutto cio' premesso, ai fini del decreto di attuazione di cui al comma 2 dell'art. 66 della legge n. 289/2002, sono definiti i seguenti aspetti:
carattere della rilevanza nazionale;
obiettivi attesi;
criteri generali dell'innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione e di mercato. 2. Rilevanza nazionale.
2.1 Localizzazione degli interventi.
Le agevolazioni previste per gli interventi oggetto del contratto di filiera si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzata, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I contratti di filiera devono avere carattere multiregionale, ovvero debbono svilupparsi perlomeno in un ambito territoriale riguardante tre regioni.
La multiregionalita' e' assicurata anche quando il contratto di filiera si sviluppa su sole due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30% in tali regioni (dati ISTAT ultimo triennio disponibile).
2.2 Produzione agricola oggetto del contratto.
La rilevanza nazionale e' assicurata quando l'investimento complessivo del contratto di filiera e' di importo superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata al prezzi di base) e' almeno di 1 a 3. Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto e' ridotto ad 1 a 2. 3. Obiettivi.
I contratti di filiera hanno come obiettivo la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla:
a) introduzione di forme organizzative a carattere interprofessionale, innovative, ovvero alla introduzione di innovazioni organizzative tese ad integrare, anche societariamente, le varie fasi della filiera;
b) innovazione di prodotto e di processo e, attraverso anche azioni internazionali, innovazione di mercato. 4. Criteri dell'innovazione.
Il contratto di filiera si caratterizza per l'innovazione dei suoi contenuti. L'innovazione potra' riguardare:
le forme organizzative della filiera;
l'innovazione di mercato;
l'innovazione di processo e di prodotto.
4.1 Innovazione nelle forme organizzative.
Considerato che gli obiettivi dei contratti di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza nazionale, al fine di ottenere una redistribuzione del valore aggiunto creato remunerativo per tutti i segmenti della filiere, l'innovazione organizzativa, e cioe' nelle relazioni verticali ed orizzontali della filiera, costituisce una strategia chiave nel raggiungimento di tale obiettivo.
Laddove esistono forme organizzative di filiera di ambito regionale, queste possono essere consolidate e integrate con altre realta' analoghe per la creazione di un sistema di dimensione nazionale.
Va dunque migliorato il livello d'integrazione verticale tra la produzione agricola e zootecnica e le fasi successive di trasformazione e/o commercializzazione, in un contesto di miglioramento sostanziale delle caratteristiche d'integrazione orizzontale tra i produttori (concentrazione fisica del prodotto).
Per raggiungere adeguati livelli d'integrazione verticale e d'organizzazione delle filiere deve essere garantita la diretta partecipazione fisica e finanziaria al contratto di filiera da parte dei produttori agricoli singoli ed associati.
4.2 Innovazione di mercato.
Nell'ultimo decennio, per alcuni comparti la produzione nazionale ha perso competitivita' a causa di una insufficiente organizzazione dell'offerta in un contesto di un peggioramento del rapporto prezzo-costo.
La scarsa capacita' di fare sistema puo' compromettere le opportunita' offerte da nuovi mercati nazionali ed esteri. Accanto alla vivacita' di molti operatori su questi nuovi mercati, grazie al fenomeno della globalizzazione, e' ancora scarsa la capacita' di coordinamento dei servizi di supporto all'internazionalizzazione sia in Italia che all'estero e, piu' generalmente, appare insufficiente la capacita' degli operatori di organizzarsi, anche per esprimere una domanda qualificata di servizi.
I nuovi mercati impongono uno sforzo particolare, soprattutto per quanto concerne i servizi di commercializzazione e la creazione di un'immagine forte del made in Italy e dei territori di provenienza dei prodotti, anche attraverso strumenti di marketing territoriale.
Innovare i mercati non significa solo cambiare lo sbocco in senso geografico e modificare l'approccio ai mercati, bensi' significa trovare, nei mercati di sbocco tradizionali, un nuovo posizionamento. Questo vale per i nuovi prodotti, ma vale anche per quelli piu' tradizionali che, con l'incorporazione di servizi innovativi, possono mutare, su taluni mercati, il loro posizionamento.
4.3 Innovazione di prodotto e di processo.
Le innovazioni di prodotto e di processo che si intendono promuovere prioritariamente attraverso i contratti di filiera sono:
l'innovazione di prodotto nella produzione agricola;
l'innovazione di processo nella produzione agricola e nella filiera;
l'innovazione di prodotto nella trasformazione, nell'industria alimentare e nei sotto prodotti;
l'innovazione di processo nella conservazione e nel packaging;
l'innovazione di processo nella logistica;
l'innovazione di processo nella trasformazione.
Tali innovazioni dovranno in particolare consentire:
un miglior posizionamento del prodotto sul mercato nazionale ed estero, sia in termini di valore aggiunto, sia di rispondenza agli standard di servizi della distribuzione;
un miglioramento della compatibilita' ambientale del ciclo di vita del prodotto e della qualita' del lavoro;
un miglioramento dei livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in relazione alla sicurezza alimentare.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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