Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CIRCOLARE 27 maggio 2003
Circolare applicativa della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per la realizzazione delle attivita' di cui art. 4, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 84, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 84 del 2001, affidate alla gestione del Ministero degli affari esteri.

Art. 1.
Soggetti
1. I finanziamenti sono concessi a fronte delle attivita' miranti alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani di cui alla legge n. 84 del 2001 a favore di:
organizzazioni internazionali ed organismi istituiti per l'esecuzione di intese o di accordi raggiunti in sede internazionale;
enti italiani pubblici e privati senza scopo di lucro.
 
Art. 2.
Concessione di finanziamenti
1. I finanziamenti possono essere concessi a fronte delle attivita' miranti alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani di cui alla legge n. 84 del 2001, nel rispetto delle priorita' settoriali definite dal Comitato dei Ministri sulla base dell'art. 1, comma 3, lettera a) della legge n. 84 del 2001.
 
Art. 3.
Paesi destinatari dell'intervento
1. I Paesi destinatari degli interventi sono indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) delle legge n. 84 del 2001, dal Comitato dei Ministri.
 
Art. 4.
Domanda di ammissione al finanziamento ministeriale
1. La domanda di ammissione al finanziamento ministeriale e' presentata in duplice copia al Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa, entro la data stabilita ogni anno.
2. La domanda contiene:
a) la richiesta di finanziamento per la realizzazione dell'attivita' dettagliata nel progetto;
b) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero degli affari esteri, successivamente all'approvazione del progetto, il numero di un apposito conto corrente sul quale e' effettuato il versamento del finanziamento concesso.
3. Alla domanda sono allegati:
a) il modulo di presentazione del progetto, compilato in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione della proposta;
b) l'atto costitutivo e lo statuto.
c) per gli enti pubblici e privati italiani, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto proponente nonche' l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante e degli eventuali patners.
 
Art. 5.
Procedura di approvazione delle domande
1. Il Ministero degli affari esteri verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata. A tal fine richiede, ove necessario, chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.
2. Il Ministero degli affari esteri presenta una proposta motivata all'Unita' tecnico operativa per i Balcani (UTOB) circa i progetti selezionati, al fine della loro ammissibilita' al finanziamento per la quota del Fondo di cui all'art. 3 delle legge n. 84 del 2001 affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. La proposta verra' corredata da un parere tecnico-economico reso dai consulenti di cui il Ministero degli affari esteri si avvale ai sensi della legge n. 84 del 2001.
 
Art. 6.
Modalita' di erogazione del finanziamento
per le organizzazioni internazionali
1. Nel caso di organizzazioni internazionali, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio delle attivita'. Al termine dell'intervento l'organizzazione presenta, entro tre mesi dalla dichiarazione di conclusione del progetto, rilasciata dal suo legale rappresentante, una relazione con il rendiconto delle spese sostenute.
 
Art. 7.
Modalita' di erogazione del finanziamento
per gli enti pubblici e privati
2. Nel caso di enti italiani pubblici e privati senza scopo di lucro, il finanziamento e' erogato interamente al termine delle attivita' previste dal progetto su presentazione del rendiconto finale delle spese. Il rendiconto relativo alle spese sostenute e' inviato al Ministero degli affari esteri entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto.
3. Le tipologie di spese ammissibili possono riguardare esclusivamente le spese congruite, direttamente inerenti il progetto. Per quanto riguarda le spese generali esse sono ammissibili nella misura forfettaria non superiore al tre per cento. L'imposta sul valore aggiunto (o imposta equivalente vigente nel paese estero) e' ammessa al rimborso per la quota che rappresenta un costo per l'ente esecutore, tranne i casi in cui l'ente ne sia esente.
4. Non sono ammesse: spese per l'ammortamento, spese per interessi passivi e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del progetto.
5. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento puo' essere erogato in due «tranches», la prima delle quali potra' essere erogata anticipatamente fino ad un massimo del settanta per cento del costo del progetto cosi' come congruito - previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (con compagnia assicurativa abilitata ad assicurare i crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente) a carico dell'ente pubblico o privato senza scopo di lucro nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori - e la seconda a saldo al termine del progetto medesimo, su presentazione ed approvazione del rendiconto finale delle spese, che e' inviato entro tre mesi dalla dichiarazione di conclusione del progetto rilasciata dal suo legale rappresentante.
 
Art. 8.
Controllo
1. Sia in corso di esecuzione che al termine delle attivita' previste dal progetto il Ministero degli affari esteri puo' disporre azioni di controllo sulla sua corretta esecuzione. A tal fine, l'ente e' tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto, fino al termine delle attivita' previste dallo stesso.
 
Art. 9.
Comunicazione fra il Ministero degli affari
esteri e gli enti esecutori del progetto
1. Il Ministero degli affari esteri invia all'ente esecutore del progetto comunicazione dell'avvenuta approvazione del medesimo, nonche' delle modalita' di erogazione e liquidazione del finanziamento accordato e della specifica procedura amministrativa da seguire.
2. La sopra citata comunicazione e' controfirmata per accettazione dal legale rappresentante dell'ente, che comunichera' altresi' - nell'osservanza dei termini fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 - la data di inizio delle attivita' progettuali, che dovranno comunque avvenire entro un mese dalla comunicazione inviata al Ministero degli affari esteri.
Roma, 27 maggio 2003
Il direttore generale
per gli affari amministrativi
di bilancio e il patrimonio
Di Giovanni
 
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