Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2003 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 24 luglio 2003 |
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1, dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute; Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche tecniche sono da definire; Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8, dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante: «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza; Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla «Promozione di stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute», il quale, in particolare, prevede alla lettera c), che, accanto agli interventi legislativi, siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare la salute dal fumo passivo e attivo; Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute»; Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario individuare le modalita' per il raggiungimento di obiettivi comuni nella tutela della salute dei non fumatori; Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati: Considerato che il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale; Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti; Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di tabacco, comprendente: interventi informativi ed educativi di promozione della salute e di stili di vita sani; offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione; norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicita' e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco; Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non e' considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre e' obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge; Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo; Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute piu' opportune e concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale; tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue: 1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare, da idonee barriere fisiche. 2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria di ricambio supplementare. 3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali. 4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di impossibilita' di assicurare idonea separazione degli ambienti come previsto al punto 1. 5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non e' consentito fumare nei locali destinati ai fumatori. 6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli, adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti all'impianto di ventilazione. 7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati idonei cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Roma, 24 luglio 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
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