Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2003 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 9 settembre 2003
Emergenza idrica nel comune di Pistoia. Realizzazione interventi urgenti a garantire l'approvvigionamento idrico al comune di Pistoia: individuazione del soggetto attuatore e relative disposizioni. (Ordinanza n. H/1).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE In funzione di Commissario delegato (art. 5, legge 24 febbraio 1992,
n. 225 - ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3308 dell'8 settembre 2003)
Vista la dichiarazione di stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308 dell'8 settembre 2003 con la quale il presidente della giunta regionale e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e provvede, sentiti gli enti locali interessati, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, degli interventi necessari al superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Pistoia;
Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003 il commissario per la realizzazione dei suddetti interventi puo' avvalersi di un soggetto attuatore, sulla base di apposite direttive che dovranno essere impartite;
Visto altresi' che agli oneri derivanti dalle iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale si dovra' provvedere con le risorse finanziarie a tal fine individuate dal commissario delegato (art. 1, comma 6, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri);
Viste le deroghe alle disposizioni normative di cui il commissario delegato, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003;
Considerato che il comune di Pistoia e' ricompreso nell'autorita' di ambito territoriale ottimale n. 3 ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche»;
Preso atto che nel suddetto ambito territoriale ottimale il servizio idrico integrato e' gestito, a far data dal 1° gennaio 2002, da Publiacqua S.p.a., secondo quanto deliberato dall'assemblea consortile dell'autorita' di ambito territoriale ottimale n. 3 con deliberazione n. 20 del 29 novembre 2001;
Preso atto che, in qualita' di soggetto gestore, a Publiacqua S.p.a. spetta il compito di assicurare l'approvvigionamento idropotabile nelle quantita' e qualita' previste dagli atti contrattuali sottoscritti;
Preso altresi' atto che per assolvere al suddetto compito, a seguito della crisi idrica che si sta verificando nel comune di Pistoia, Publiacqua S.p.a. ha elaborato un progetto per la realizzazione di un collegamento in massima parte provvisorio, prevalentemente a cielo aperto - ed in anticipazione, ma coerente con la programmazione del piano di ambito - del cosiddetto schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia», al fine di convogliare in quest'ultima citta' risorse idriche pari a circa 100 litri/secondo provenienti dal suddetto primo schema idrico, impegnandosi a realizzarlo a propria cura e spesa;
Tenuto conto che il sopra richiamato collegamento potra' essere realizzato attraverso la posa in essere di una condotta lungo la declassata che collega la citta' di Prato con la citta' Pistoia, secondo un percorso posto al di fuori della sede stradale e con il manufatto prevalentemente appoggiato sul terreno ed al fosso di guardia di viabilita', ma comunque interrato in corrispondenza delle intersezioni con la viabilita' ordinaria;
Visti gli esiti della riunione convocata dalla regione Toscana il 25 agosto 2003 con tutti gli enti locali interessati, con l'autorita' d'ambito territoriale n. 3 - Medio Valdarno e con il gestore unico del servizio idrico d'ambito, in cui il progetto illustrato da Publiacqua S.p.a. e' stato condiviso;
Visto che il progetto e' stato anche illustrato in sede tecnica alla presenza non solo dei funzionari degli enti locali sopra richiamati ma anche della azienda ASL 3 di Pistoia, dell'Autorita' di bacino dell'Arno, dell'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Prato e Pistoia della provincia di Pistoia, della Societa' Autostrade e del consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, che hanno in tale sede formulato il proprio assenso di massima, formulando osservazioni ed indicazioni per renderlo conforme alle vigenti disposizioni di legge e dunque meritorio di approvazione;
Ordina:
1. Ai fini di superare la grave crisi idrica che ha colpito il comune di Pistoia, sono individuati i seguenti interventi di somma urgenza: posa in opera di una condotta di diametro 300, al lato della declassata Prato-Pistoia, dalla rete idrica di Prato del cosiddetto schema idrico Firenze-Prato-Pistoia, in corrispondenza dell'uscita del casello autostradale Prato-ovest fino alla localita' Chiazzano nel comune di Pistoia per una lunghezza complessiva di 7.700 m; installazione di n. 2 booster (risollevamenti), il primo da installarsi in un apposito pozzetto all'inizio della condotta (uscita autostradale Prato-ovest), della portata di 100/120 l/secondo e l'altro da posizionare sulla rete esistente in localita' Chiazzano da 80 l/secondo; realizzazione di un pozzo in comune di Pistoia localita' Montesecco ed uno nel comune di Serravalle Pistoiese, localita' Cagnano, con relative condotte di adduzione delle risorse cosi' captate alla rete idrica di Pistoia.
2. La progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di cui al punto 1 e' affidata a Publiacqua S.p.a., con sede in via Villamagna, 39 - 50126 Firenze. In particolare spettano al soggetto attuatore:
l'approvazione del progetto preliminare delle opere;
l'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di occupazione d'urgenza e temporanea per immissione in terreni privati, gli adempimenti connessi alla definizione e corresponsione delle prescritte indennita' e l'apposizione dei vincoli espropriativi conseguenti;
l'affidamento dei lavori e gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle stazioni appaltanti, ivi compresi gli atti di collaudo finale delle opere;
tutti gli adempimenti volti ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonche' a vigilare sul rispetto delle normative in materia di piani di sicurezza;
la messa in funzione, gestione e vigilanza delle opere realizzate, ivi compresi gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per la loro funzionalita' in rapporto ai fini per cui vengono realizzate;
la dismissione delle opere realizzate e il ripristino dei luoghi interessati dall'attraversamento della condotta, salvo i tratti di condotta e le opere che saranno riutilizzate per il completamento dello schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia» di cui in premessa, entro tre mesi dalla messa in esercizio della stessa condotta definitiva di cui al piano di ambito dell'autorita' di ambito territoriale ottimale 3;
la vigilanza ed il controllo sulla esecuzione dei lavori.
3. Il soggetto attuatore e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di deroga alle normative indicate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308 dell'8 settembre 2003, art. 2, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla realizzazione delle opere di cui al punto 1.
4. Tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al punto 1, sono a carico di Publiacqua S.p.a. (realizzazione condotta, stazioni di sollevamento e pozzi; oneri relativi alla disponibilita' di strumenti, materiali o quant'altro necessario al funzionamento della condotta) ivi compresi gli oneri relativi alla dismissione della condotta e di qualsiasi altra opera accessoria eventualmente realizzata e all'integrale ripristino dello stato dei luoghi. Sono altresi' a carico di Publiacqua S.p.a. le indennita' dovute ai proprietari degli immobili interessati alla realizzazione della condotta nonche' qualsiasi altro onere connesso con la sua realizzazione e funzionamento ivi compresi quelli eventualmente nascenti da procedure contenziose avviate da terzi.
5. Le opere di cui al punto 1, salvo le opere che saranno riutilizzate per il completamento dello schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia» indicate dalla programmazione del piano di ambito, hanno carattere provvisorio; le medesime sono di proprieta' di Publiacqua S.p.a. L'autorita' di ambito territoriale ottimale n. 3, avvalendosi dei servizi tecnici dei comuni interessati dalla suddetta condotta per quanto specificatamente attiene la dismissione della condotta e il ripristino dei luoghi, e' incaricata di vigilare che, con la realizzazione della condotta definitiva di completamento dello schema idrico Firenze-Prato-Pistoia secondo quanto disposto dal piano di ambito, Publiacqua S.p.a. provveda alla dismissione delle opere provvisorie di cui al punto 1, con ripristino dei luoghi interessati dalla realizzazione della condotta provvisoria.
6. I comuni di Pistoia, Prato, Agliana, Serravalle Pistoiese, provvederanno con celerita' a tutti gli adempimenti in competenza al fine di realizzare l'intervento di cui al punto 1 ed in particolare provvederanno alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento ed all'adozione dei decreti di occupazione d'urgenza e temporanea in conformita' a quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003.
7. La presente ordinanza e' trasmessa per lettera a/r alla societa' Publiacqua S.p.a. ed e' comunicata al comune di Pistoia, al comune di Prato, al comune di Agliana, al comune di Serravalle Pistoiese, alla provincia di Pistoia, alla provincia di Prato, alla prefettura di Pistoia, alla prefettura di Prato, all'autorita' di ambito territoriale ottimale n. 3 - Medio Valdarno, alla Azienda USL n. 3 di Pistoia.
8. I comuni di Pistoia, Prato, Agliana, Serravalle Pistoiese notificano la presente ordinanza ai proprietari interessati dal percorso della condotta.
9. Il Commissario delegato resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da altri contenziosi sono da intendersi a carico del soggetto attuatore che deve farvi fronte con mezzi propri.
10. La presente ordinanza e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.
Firenze, 9 settembre 2003
Il commissario delegato: Martini
 
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