Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2003
Fissazione del valore limite superiore del parametro «pH», per le acque di balneazione del lago Sirio, per il solo anno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2003 per le acque del lago Sirio, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro «pH»;
Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;
Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita' stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 aprile 2003;
Decreta:
Il valore limite superiore del parametro «pH» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio, per il solo anno 2003, a 9,5.
Roma, 22 settembre 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
 
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