Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 settembre 2003
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale S. Maria alle Capannelle, in Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della prevenzione e della comunicazione
ex direzione generale della prevenzione
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;
Considerato che nel predetto ambito la societa' Fonte Capannelle acque minerali S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle) e' stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;
Viste le valutazioni espresse in data 20 maggio 2003 dall'Istituto superiore di sanita' in merito alle analisi chimiche prodotte da detta societa';
Considerato che l'Istituto superiore di sanita' nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale 31 maggio 2001 non sono state utilizzate le metodiche pubblicate su Standard methods for the examination of water and wastewater»;
Considerato che conseguentemente la predetta societa' e' stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale S. Maria alle Capannelle;
Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non puo' ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanita' pubblica 29 aprile 1952, n. 569, e, da ultimo, dal decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3214-133, di conferma del riconoscimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale S. Maria alle Capannelle, che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Acqua S. Maria alle Capannelle in comune di Roma, di cui al decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanita' pubblica 29 aprile 1952, n. 569, e, da ultimo, al decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3214-133, di conferma del riconoscimento.
 
Art. 2.
1. La validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1), e' ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.
2. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il capo del dipartimento: Cinque
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone