Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 settembre 2003 |
Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazioni dei soggetti subentranti. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni; Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonche' dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni; Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione e' stata effettuata alla Cinebingo S.p.a. (plico 809, provincia di Prato) con lettera del 6 maggio 2002, ricevuta il 4 giugno 2002, alla Enigma S.r.l. (plico 437, provincia di Firenze) con lettera del 19 giugno 2002, ricevuta il 25 giugno 2002, alla Gestione 2000 S.r.l. (plico 831, provincia di Napoli) con lettera dell'8 agosto 2002, ricevuta il 23 settembre 2002, alla Giocabingo S.r.l. (plico 641, provincia di Roma) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 1° marzo 2002, alla ditta individuale Lauro Eugenio (plico 377, provincia di Cosenza) con lettera del 30 settembre 2002, alla V.A.P. S.n.c. di Patrizia Valperga (plico 30, provincia di Sassari) con lettera del 24 giugno 2002, ricevuta il 28 giugno 2002, alla Italbingo S.r.l. (plico 906, provincia di Torino) con lettera del 10 aprile 2002, ricevuta il 15 aprile 2002, alla Vesuvio S.r.l. (plico 645, provincia di Napoli) con lettera del 29 agosto 2002, ricevuta il 3 settembre 2002; Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione, alle sottoindicate societa' e ditte individuali, e' stata effettuata con decreti direttoriali 8 agosto 2002, e 9 agosto 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2002: Don Pelagio S.r.l. (plico 227, provincia di Bari), RTI Coop Tempo Libero Bingoo! S.c.r.l. (plico 463, provincia di Bolzano), Cantarelli Group S.n.c. (plico 61, provincia di Brescia), Coop. Service Servizi (plico 1174, provincia di Brescia), Sottovento S.r.l. (plico 997, provincia di Cagliari), Supermercati G.F. (plico 403, provincia di Cagliari), Oceano S.a.s. (plico 1078, provincia di Cagliari), Supermercati G.F. (plico 404, provincia di Cagliari), Ecta Bingo S.r.l. (plico 613, provincia di Firenze), RTI Nord Matic S.r.l. - Coop Tempo Libero Bingoo! (plico 929, provincia di La Spezia), Rizzitello Nicola (plico 420, provincia di Milano), Imperial Bingo (plico 1065, provincia di Milano), Vilian Milovan (plico 448, provincia di Milano), Snack Bar Oristano 2000 (plico 1100, provincia di Oristano), Punto Gioco S.r.l. (plico 1261, provincia di Palermo), Omnigest S.r.l. (plico 419, provincia di Palermo); Raichini S.n.c. (plico 13, provincia di Perugia), Bingo Verde (plico 535, provincia di Piacenza), La Fattoria S.r.l. (plico 926, provincia di Potenza), Manilamatic (plico 479, provincia di Roma), Prologo Soluzioni Informatiche (plico 742, provincia di Roma), Coop. Tempo Libero Bingoo! S.c.r.l. (plico 1175, provincia di Roma), La Siesta sas di R. Russo (plico 1055, provincia di Salerno), Last Action Business di Prochilo R. (plico 499, provincia di Torino), Bingogest S.r.l. (plico 1314, provincia di Taranto); Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione, alle sottoindicate societa' e ditte individuali, e' stata effettuata con decreto direttoriale 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2002, n. 266: Diomedi Massimo (plico 793, provincia di Ascoli Piceno), Bingo Castel Mella S.n.c. (plico 900, provincia di Brescia), Salvini Gianfranco (plico 345, provincia di Milano), Immobiliare Nuova Europa S.r.l. (plico 487, provincia di Milano), Delta Costruzioni S.r.l. (plico 395, provincia di Palermo), Bingo Parma di Signaroli Simone (plico 1135, provincia di Parma), Cremonini S.p.a. (plico 1038, provincia di Roma), Antinucci Filippo (plico 1053, provincia di Terni), San Fernando S.r.l. (plico 1320, provincia di Trapani); Considerato che le predette societa', non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti dalla normativa e provvedimenti sopraindicati, l'esecuzione da parte dell'amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, sono decadute, ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia, dall'assegnazione delle concessioni stesse e che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione delle concessioni agli eventuali concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli; Visti gli atti istruttori e le note con le quali e' stato comunicato a ciascuna delle predette societa', ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi; Decreta: Art. 1. 1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, non avendo richiesto entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto direttoriale 11 luglio 2001 - termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni, e indicati nei provvedimenti di assegnazione delle concessioni - l'esecuzione da parte dell'amministrazione, delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:
----> Vedere tabella di pag. 13 <----
2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli:
----> Vedere tabella di pag. 14 <----
3. I soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, 00153 Roma - le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilita' connesse all'intempestiva rinuncia per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. In caso di rinunce espresse si procedera' all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli. Entro 150 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. 4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 16 luglio 2001. 5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 26 settembre 2003 Il direttore generale: Tino |
|
|
|