Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 272
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero con la conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e l'effettuazione di operazioni elettorali con modalita' e procedure differenziate rispetto a quelle gia' applicate per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Rinvio delle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
 
Art. 2.
Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 122
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri puo' procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone