Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 settembre 2003
Riconoscimento al sig. Valle Marino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza del sig. Valle Marino nato a Trieste il 6 giugno 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di chartered engineer, conseguito in Gran Bretagna presso «The Institution of Mechanical Engineers» ai fini dell'iscrizione all'albo, sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente ha completato un corso di studi politecnico post-secondario di quattro anni in mechanical engineering and industrial management presso il «British Institute of Engineering Technology» del College di Aldermaston del Berkshire (Gran Bretagna) nell'anno 1988;
Considerato che la Conferenza dei servizi del 28 marzo 2002 ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse carente sia in ordine alla formazione accademica che in ordine all'esperienza professionale, per cui con il concorde parere del rappresentante di categoria, ha rinviato la pratica per un supplemento istruttorio al fine di accertare la natura del citato «Aldermaston College»;
Considerato che la Conferenza dei servizi del 29 novembre 2002, con il concorde parere del rappresentante di categoria, aveva espresso parere negativo in quanto il titolo accademico di cui e' in possesso il richiedente non risultava essere giuridicamente valido in Italia, come aveva specificato il Consolato d'Italia a Londra, nella nota del 15 ottobre 2002;
Visto il certificato - rilasciato dal coordinatore britannico per la direttiva CEE 89/48 - del «Department of Trade and Industry» inglese, del 19 marzo 2003, secondo cui i titoli di cui e' in possesso il sig. Valle corrispondono ad un diploma ai sensi dell'art. 1, lettera a), paragrafo 2, della direttiva 89/48 CEE di durata almeno triennale e visti i documenti prodotti, da cui si evince una formazione esclusivamente nel settore dell'ingegneria meccanica tecnica, la Conferenza dei servizi del 31 marzo 2002, con il concorde parere del rappresentante di categoria ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B - settore industriale, con l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure, - a scelta del richiedente - in un tirocinio. Inoltre la Conferenza ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta fatta dal Valle per la sezione A - settore industriale, alla luce di quanto dichiarato dalle autorita' britanniche nel certificato su indicato, e anche in considerazione del fatto che l'esperienza professionale documentata e' sostanzialmente tipica del campo di attivita' di un perito industriale e non di un ingegnere;
Vista l'istanza, presentata dal sig. Valle in data 20 maggio 2003 - e la nuova documentazione a questa allegata - con cui l'istante richiedeva il riesame della domanda ai fini dell'iscrizione nella sezione A - settore industriale;
Considerato che nella Conferenza dei servizi del 18 giugno 2003, esaminata l'istanza di cui sopra, e' stato rilevato che il curriculum studiorum e professionale del sig. Valle ha evidenziato competenze nel solo settore degli impianti termici, condizionamento, gas, vapori e simili e che non appaiono esperienze specifiche negli ambiti professionali elencati nell'art. 46, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e considerato inoltre che anche nella formazione scolastica acquisita non compare la frequenza di specifici corsi universitari inerenti le attivita' elencate nel settore dell'ingegneria industriale, si e' espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo - settore industriale, con l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine; 3) processi e impianti industriali chimici; 4) meccanica del volo; 5) costruzioni bio-meccaniche; 6) deontologia professionale (solo orale); oppure a scelta del richiedente un tirocinio di adattamento per un periodo di tre anni. Il rappresentante di categoria si esprime negli stessi termini;
Considerato, pertanto, che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A - settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Valle Marino, nato a Trieste il 6 giugno 1949, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) impianti elettrici;
2) costruzione di macchine;
3) processi e impianti industriali chimici;
4) meccanica del volo;
5) costruzioni bio-meccaniche;
6) deontologia professionale (solo orale).
Roma, 19 settembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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