Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 settembre 2003 |
Riconoscimento al sig. Popov Iouri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Popov Iouri nato il 27 maggio 1960 a Sillamae (Estonia), cittadino russo, diretta ad ottenere, ai sensi e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere meccanico, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica - specializzazione in motori a combustione interna rilasciato dall'Istituto Politecnico «Kalinin» di Leningrado in data 20 febbraio 1984, e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del settembre 2002; Considerato inoltre che il sig. Popov possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1984 al 2000, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 31 luglio 2003; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Imperia in data 19 settembre 2000, rinnovato in data 19 agosto 2002 con validita' fino al 17 settembre 2006, per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Al sig. Popov Iouri nato il 27 maggio 1960 a Sillamae (Estonia), cittadino russo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) fisica tecnica; 3) meccanica del volo. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 19 settembre 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale. |
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