IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Restuccia Angelino, nato il 14 maggio 1960 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero civil conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas in data 16 luglio 1982 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 12 agosto 1982; Considerata l'esperieza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 18 giugno 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensive; Decreta: Al sig. Restuccia Angelino, nato il 14 maggio 1960 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 19 settembre 2003 Il direttore generale: Mele |