Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 settembre 2003 |
Riconoscimento al sig. Zabeo Gino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparentenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Zabeo Gino, nato a Dolo (Italia) il 16 ottobre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di chartered accountant conseguito in Gran Bretagna e rilasciato da «The Institute of Chartered Accountants in England and Wales» in data 1° gennaio 2001 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in economia e commercio conseguito l'11 giugno 1996 presso l'Universita' degli studi di Verona; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 14 luglio 2003; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Zabeo Gino, nato a Dolo (Italia) il 16 ottobre 1971, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova orale ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare; 2) contabilita' degli enti pubblici; 3) deontologia ed ordinamento professionale. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 19 settembre 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. |
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