Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 settembre 2003 |
Integrazione del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2002. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, ai sensi del quale il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1»; Considerato che, successivamente al perfezionamento del citato decreto ministeriale, la regione Piemonte ha formalmente manifestato la disponibilita' a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402/2001; Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Piemonte; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l, comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2002 e' integrato aggiungendo, agli enti in esso citati, anche la regione Piemonte. Roma, 18 settembre 2003 Il Ministro: Sirchia |
|
|
|