Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 settembre 2003
Istituzione della nuova serie «A9» di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane» (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;
Visto il decreto 20 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione della nuova serie "A8" di buoni fruttiferi postali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2003;
Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A9».
2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A8», istituita con decreto 20 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 2 giugno 2003.
 
Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A9» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.
2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.
3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.
 
Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A9» sono emessi al valore nominale.
 
Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A9» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A9»

=====================================================================
| Saggio di interesse lordo =====================================================================
1° anno .... | 2,00%
2° anno .... | 2,00%
3° anno .... | 2,70%
4° anno .... | 3,20%
5° anno .... | 3,20%
6° anno .... | 4,45%
7° anno .... | 4,45%
8° anno .... | 4,45%
9° anno .... | 4,45%
10° anno .... | 4,95%
11° anno .... | 4,95%
12° anno .... | 4,95%
13° anno .... | 4,95%
14° anno .... | 4,95%
15° anno .... | 5,20%
16° anno .... | 5,20%
17° anno .... | 5,20%
18° anno .... | 5,20%
19° anno .... | 5,20%
20° anno .... | 5,20%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
 
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