Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2003
Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 499, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e in particolare l'art. 47, comma 9;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2000;
Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 per consentire il riacquisto da parte dell'emittente, la proroga delle scadenze dei buoni fruttiferi postali gia' emessi e la dematerializzazione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo unico

1. Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2000:
a) all'art. 1 e' aggiunto il seguente secondo comma: «In deroga a quanto previsto al primo comma, e' in facolta' dell'emittente riacquistare, per proprio conto o di societa' da esso controllate, al valore di rimborso attraverso Poste Italiane S.p.a. i buoni fruttiferi postali anche al fine di porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, adottando idonee misure di rendicontazione»;
b) all'art. 2 e' aggiunto il seguente secondo comma: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta, ferme restando le altre condizioni, la proroga della scadenza dei buoni fruttiferi postali gia' emessi e sono determinati i rendimenti applicabili dal giorno successivo a quello della originaria scadenza»;
c) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 8-bis (Dematerializzazione dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo). - E' in facolta' dei risparmiatori richiedere la dematerializzazione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, attraverso la loro ridenominazione in euro, ove necessario, e la trasformazione in iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli, regolate dal presente decreto.
Possono essere oggetto di trasformazione i buoni fruttiferi postali di importo pari o superiore al taglio minimo dei buoni fruttiferi postali dematerializzati in corso di emissione al momento della trasformazione.
Le iscrizioni in conto di deposito titoli sono effettuate per importi pari al taglio minimo dei buoni fruttiferi postali dematerializzati e per i suoi multipli, fatta salva la possibilita' di iscrivere anche l'importo inferiore al taglio minimo, che consente di giungere alla concorrenza del valore nominale del buono fruttifero postale da trasformare.
I rimborsi anticipati possono essere effettuati per l'intero capitale ovvero per importi pari al taglio minimo e per i suoi multipli»;
d) all'art. 10, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni recate dagli articoli 1, primo e secondo comma, 2, secondo comma, 7 e 8-bis si applicano anche ai buoni fruttiferi postali gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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