Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Termini e modalita' di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrale e provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il mandato dei componenti del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 1° aprile 1999 verra' a scadere il 31 marzo 2004. Al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e di quella dei comitati provinciali per l'Albo di cui sopra che scadranno in pari data, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' le loro sedi provinciali e le associazioni provinciali ad esse aderenti, che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le associazioni piu' rappresentative, ai fini della designazione di propri rappresentanti rispettivamente nel comitato centrale e nei comitati provinciali, sono invitate a produrre alla direzione generale autotrasporto di persone e cose del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ex unita' operativa APC 5 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, entro il termine perentorio del 2 gennaio 2004, la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che detta le disposizioni regolamentari attuative della sopraccitata legge 6 giugno 1974, n. 298.
A maggior chiarimento di quanto sopra si fa presente che: le domande di partecipazione alla graduatoria per il comitato centrale dovranno essere redatte in carta legale con firma autenticata del legale rappresentante delle associazioni nazionali interessate.
A ciascuna domanda dovra' essere allegata:
1) copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e copia dell'eventuale regolamento interno;
2) elenco delle sedi territoriali con relativi indirizzi e delle associazioni locali aderenti, con l'indicazione delle relative sedi e indirizzi.
I documenti di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentati in carta libera e senza autentica della firma, purche' accompagnati dalla fotocopia del documento di identita' del dichiarante, in base a quanto disposto dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato ed integrato la legge 15 maggio 1997, n. 127;
3) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, vale a dire:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate, ovvero la portata utile globale in capo alle imprese stesse, facendo espresso richiamo alla documentazione fornita al riguardo da ciascuna sede territoriale o associazione locale aderente;
b) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione locale aderente all'associazione nazionale, o del responsabile della sede territoriale dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate in sede territoriale, ovvero la portata utile globale in capo alle imprese stesse, con allegati gli elenchi di queste ultime, debitamente sottoscritti.
Onde poter permettere una puntuale individuazione delle imprese associate, si ritiene opportuno precisare che gli elenchi di cui trattasi dovranno contenere la ragione sociale di ciascuna di esse, l'indirizzo completo della sede e il numero di iscrizione all'albo. Per ciascuna impresa dovra', inoltre, essere indicata la portata utile globale risultante dalle carte di circolazione dei veicoli regolarmente autorizzati in capo all'impresa medesima. La possibilita' di presentare, in alternativa, il numero delle imprese associate o il tonnellaggio autorizzato, e' da intendersi come finalizzata alla dimostrazione del possesso del requisito minimo per la partecipazione alle graduatorie di rappresentativita'. Ai fini della formazione delle graduatorie stesse, resta ferma la necessita' di presentare tanto l'elenco delle imprese associate, quanto il tonnellaggio di portata utile. Sara' computato, nel tonnellaggio di portata utile in capo all'impresa, anche quello relativo ai veicoli di massa complessiva fino a sei tonnellate, purche' dalla carta di circolazione tali veicoli risultino immatricolati ad uso di terzi. Saranno prese in considerazione soltanto le imprese in regola con tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
 
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