IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che nei giorni 23 e 24 settembre 2003 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara; Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di un torrente, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture nonche' l'interruzione della fornitura dei servizi di gas, corrente elettrica e acqua potabile; Considerato, altresi', che a seguito dei predetti fenomeni meteorici e' stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; D'intesa con la regione Toscana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |