IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il 14 settembre 2003 il territorio della provincia di Bologna e' stato colpito da eventi sismici di notevole gravita'; Considerato che l'andamento della sequenza sismica verificatasi nel predetto territorio e' caratterizzata dal verificarsi di una scossa principale seguita da numerose repliche che hanno provocato danni alle infrastrutture, alla viabilita', ad edifici pubblici e di fruizione pubblica nonche' a numerose abitazioni determinando la inagibilita' degli edifici e rendendo indispensabile provvedere alla evacuazione della popolazione; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della situazione emergenziale derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; D'intesa con la regione Emilia-Romagna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Bologna. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |